Respinto il ricorso di Biomerieux Italia S.p.A. contro Azienda Ospedale Università di Padova
Pubblicato il: 11/16/2024
Nel contenzioso, Biomerieux Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti; Azienda Ospedale - Università di Padova è assistita dagli avvocati Maria Grazia Calì e Federica Scarfarelli.
Con le delibere n. 2478 del 25/11/2022 e n. 154 del 27/01/2023, modificativa della prima, l’Azienda Ospedale-Università di Padova ha indetto una gara per la fornitura di un sistema analitico per la ricerca di batteri e miceti su campioni di sangue e di liquidi biologici diversi dal sangue, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – c.i.g. 94978501C5.
Alla suddetta gara hanno preso parte le società Biomerieux Italia S.p.A. e Becton Dickinson Italia S.p.A.: quest’ultima ha ottenuto l’aggiudicazione, con deliberazione n. 1286 del 03/07/2023, conseguendo la votazione complessiva di 91,17 punti (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 21,17 per quella economica), a fronte del punteggio di punti 84,00 conseguito da Biomérieux (di cui 54 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica).
A seguito delle istanze di accesso e di annullamento in autotutela presentate da parte ricorrente, ostesa dalla P.A. parte della documentazione richiesta, quest’ultima, in data 31 agosto 2023, ha trasmesso a Biomérieux provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, parzialmente accogliendo le contestazioni relative al diritto di accesso, avendo mantenuto oscurate alcune parti dell’offerta tecnica della società ricorrente.
Avverso gli atti e provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso parte ricorrente ha proposto il ricorso dinanzi al TAR Veneto; con tale impugnazione, ha dedotto che: I) - la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un sistema privo delle caratteristiche richieste dal requisito minimo n. 9: “monitoraggio e controllo esterno (anche con datalogger) della temperatura d’incubazione dei Campioni”, senza possibilità di invocare l’art. 68, d.lgs. n. 50/2016; II) - il sistema offerto da Becton Dickinson sarebbe privo delle caratteristiche richieste dal requisito minimo n. 10, per il quale si richiede la “capacità dello strumento di identificare i flaconi scaduti al momento dell’inserimento nello stesso”.
Con la sentenza impugnata il TAR ha così deciso: ha accolto in parte l’eccezione di tardività del ricorso proposto dalle controparti (stazione appaltante e aggiudicataria Becton Dickinson) ritenendo tardivi il secondo e parte del quarto motivo; ha comunque esaminato e rigettato nel merito tali censure; ha respinto il primo ed il terzo motivo; ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale di Becton Dickinson diretto ad ottenere l’esclusione dell’appellante principale dalla gara.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone: respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale; condanna l’appellante principale al pagamento delle spese del grado di appello che liquida complessivamente nella misura di € 5.000,00 da dividersi in parti uguali tra le parti appellate, oltre accessori di legge.