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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso di Instrumentation Laboratory S.p.A.


Pubblicato il: 11/18/2024

Nel contenzioso, Instrumentation Laboratory S.p.A. è affiancata dall'avvocato Piero Fidanza; Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara è assistita dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone.

L’Azienda Ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara ha indetto una procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la fornitura in service di sistemi test obbligatori (l’“Edoxaban” ed il “Fattore VIII cromogenico”) e diagnostici per l’automazione integrata, per le necessità dei laboratori Analisi della stessa Azienda Ospedaliero-universitaria e delle ASL di Biella, Novara, Vercelli, Borgosesia e Verbania.

Alla procedura per l’aggiudicazione del lotto 2, avente ad oggetto “Sistema di automazione per coagulazione (I° e II° livello)” con base d’asta di € 4.500.000,00 Iva esclusa, oltre ad € 6.000,00 per gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per una durata di mesi 84 oltre a mesi 24 di rinnovo, hanno preso parte, tra le altre, Instrumentation Laboratory S.p.a. e Siemens Healthcare S.r.l., collocatesi rispettivamente in prima e seconda posizione coi punteggi di 97,97 e 89,02.

Con ricorso promosso dinnanzi al TAR del Piemonte, Siemens ha chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria IL assumendo la violazione di alcune prescrizioni della legge di gara, la cui osservanza era stata sancita a pena di esclusione. Segnatamente, Siemens, nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che per l’esecuzione di due test (il “Fattore VIII cromogenico”) e il “Rivaroxaban” e dell’“Apixaban”, l’aggiudicataria avrebbe offerto due reagenti la cui certificazione CE non copriva il loro utilizzo combinato sugli analizzatori ACL TOP, la cui fornitura era stata offerta dalla stessa aggiudicataria per l’esecuzione dei test in questione.

Il TAR Piemonte ha, da un lato, disatteso la censura volta a denunciare l’assenza di certificazione CE dell’utilizzo combinato in quanto “la strumentazione e i reagenti indicati in sede di offerta recano le prescritte marcature, senza che possa ritenersi imposta, ai sensi della richiamata Direttiva CE 98/79, una ulteriore certificazione cumulativa che ne attesti il conforme impiego combinato, ovvero un onere di indicazione nelle istruzioni d’uso o nell’inserto del prodotto della performance analitica di ciascun reagente riferita specificamente a ogni strumento analitico col quale possa trovare impiego”; dall’altro lato, ha tuttavia ritenuto illegittima la mancata esclusione di IL per l’inosservanza di un requisito di minima (art. 5 R.2.3 del capitolato speciale di appalto) che doveva formare oggetto di necessaria dimostrazione, sia pure attraverso qualsiasi documento ritenuto utile a tal fine dalla stazione appaltante.

Instrumentation Laboratory S.p.A. ha proposto rituale appello avverso la sentenza del TAR Piemonte avverso la sentenza del TAR Piemonte che ha in parte accolto il ricorso introduttivo di Siemens avverso l’aggiudicazione in favore di IL del secondo lotto del sistema di fornitura in service di sistemi diagnostici per Automazione Integrata, per le necessità dei laboratori Analisi della Azienda Ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara e di altre ASL piemontesi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.