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La Cassazione si pronuncia sul ricorso contro Salvatore Naldi Group S.r.l. su royalties e beneficiario effettivo


Pubblicato il: 10/29/2024

Nel contenzioso, la Salvatore Naldi Group S.r.l. è affiancata dall'avvocato Guglielmo Maisto.

A seguito di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza l’Ufficio contestava alla Salvatore Naldi Group s.r.l. di avere utilizzato per l’attività alberghiera marchi di proprietà altrui i cui licenziatari venivano individuati in società aventi sede in Lussemburgo.

In particolare, la contestazione in ordine alle ritenute corrisposte negli anni di imposta 2010 e 2011 riguardava i compensi corrisposti alle società detentrici del marchio Marriot rispetto ai quali non era possibile individuare il beneficiario effettivo con conseguente inapplicabilità delle minori ritenute ai sensi dell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo contro le doppie imposizioni.

I ricorsi proposti dalla SNG s.r.l. avverso gli atti impositivi venivano, previa riunione, accolti dall’adita Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su due motivi, l’Agenzia delle entrate cui resiste, con controricorso la Salvatore Naldi Group s.r.l. la quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 7.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

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