Improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse nel ricorso di Eolica Santomenna
Pubblicato il: 11/18/2024
Nel contenzioso, la società Eolica Santomenna è affiancata dagli avvocati Carlo Comandè e Bartolomeo Cozzoli; il Comune di Santomenna è assistito dall'avvocato Maddalena Fiore.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento/riforma della sentenza resa dal T.a.r. per la Campania – Sezione staccata di Salerno - n. 3752, depositata in data 31 dicembre 2022 che ha definito il giudizio proposto dal Comune di Santomenna.
In data 11 marzo 2005, il Comune stipulava con la società ICQ Holding S.p.A. alla quale è subentrata la società Eolica Santomenna s.r.l. – la convenzione rep. n. 5/2005, avente ad oggetto "Convenzione per l'installazione di aereogeneratori sul territorio del Comune di Santomenna”.
A partire dall’anno 2015, la Società sospendeva i versamenti a favore del Comune, in ragione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che, in forza del mutato contesto normativo e regolamentare, aveva sancito la radicale nullità degli accordi stipulati tra gli operatori del settore delle energie rinnovabili e i Comuni.
Il Comune promuoveva ricorso innanzi al T.a.r. per la Campania – Sezione staccata di Salerno (nrg n. 452/2022) con il quale chiedeva la condanna della Società al pagamento in suo favore dei canoni relativi alle annualità 2015-2018, deducendo l'asserita violazione, da parte della Società, dell'art. 1, comma 953, della L. 145/2018 nonché dell’art. 8 della convenzione stipulata tra le parti.
Il T.a.r. respingeva le domande riconvenzionali formulate dalla società Eolica Santomenna e condannava quest’ultima al pagamento in favore del Comune della somma di € 554.359,03 a titolo di canoni di concessione annui, secondo quanto stabilito e sottoscritto nella convenzione, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 da computarsi a far data dalla maturazione del credito e fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Avverso la predetta sentenza, la Società Eolica Santomenna ha proposto appello, con ricorso ritualmente notificato il 31 marzo 2023, depositato il successivo 6 aprile 2023 e introitato al nrg 3186/2023.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: dà atto della rinuncia del Comune di Santomenna al ricorso di primo grado nrg 452/2022 e agli effetti scaturenti dalla sentenza del T.a.r. per la Campania Salerno n. 3752/2022; annulla senza rinvio la sentenza impugnata n. 3752/2022; dichiara il ricorso avanzato in appello da Eolica Santomenna improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.