Respinto il ricorso di Scamar S.r.l. avverso il silenzio del Ministero delle Infrastrutture
Pubblicato il: 11/19/2024
Nel contenzioso, Scamar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fausto Troilo; Porto delle Grazie S.r.l. è difesa dall'avvocato Vincenzo Bombardieri.
La società Scamar S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 00273/2024.
In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che la procedura de qua non sia soggetta alla disciplina di cui al D.lgs. n. 36/2023, non essendo la società concessionaria qui tenuta al rispetto del procedimento di evidenza pubblica.
Pur essendo impresa pubblica operante nel settore speciale, soddisfacendo il requisito soggettivo, nel caso in esame difetterebbe l’altro presupposto, concorrente, che oggetto dell’affidamento siano attività strumentali a quella svolta nei settori speciali.
Il Tribunale amministrativo ha, quindi, ritenuto insussistente il presupposto oggettivo della strumentalità dell’attività di ristorazione rispetto all’attività principale derivante dalla concessione demaniale.
Di tale sentenza la società originaria ricorrente domanda la riforma col presente appello, affidato al seguente motivo “I. Error in iudicando et in procedendo dei primi giudici, per aver erroneamente ritenuto l’attività ristorativa oggetto di subconcessione non strumentale alla concessione portuale, e conseguentemente non sussistente la giurisdizione del GA – Difetto di istruttoria, erronea motivazione.”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.