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Pronunciata la cessazione della materia del contendere nel contenzioso tra il Comune di Sarzana e Wind Tre S.p.A.


Pubblicato il: 11/19/2024

Nel contenzioso, il Comune di Sarzana è affiancato dall’avvocato Umberto Fantigrossi; Wind Tre S.p.A. è difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio; Cellnex Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati.

Il Comune di Sarzana ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00319/2022, avente ad oggetto la procedura autorizzativa per l'installazione di una stazione radio base.

Con atto del 22 marzo 2022, il Comune di Sarzana, con riferimento alla procedura autorizzativa in parola, ha proposto ricorso avverso le delibere del 22 gennaio 2020 e del 18 gennaio 2022 del Commissario Straordinario per la Sarzana antimafia e nel contempo anche avverso la delibera prot. n. 0009646 dell'8 febbraio 2022 del Sindaco con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della stazione radio base.

Il Comune di Sarzana ha proposto ricorso per diverse ragioni, sintetizzabili come segue:

1. Violazione degli artt. 10 e 11 L. n. 241/1990 per difetto di istruttoria, poiché il progetto di installazione di un'antenna di cellulare non prevede alcuna attività di monitoraggio e di controllo. Il progetto di installazione di un'antenna di cellulare, previsto per una durata di 30 anni, non prevede alcuna attività di monitoraggio e di controllo, né tantomeno di rilevamento dei parametri di esposizione ad onde radio elettromagnetiche. La delibera di approvazione del progetto di installazione di un'antenna di cellulare, richiamando la legge n. 99/2004, si limita a dichiarare che l'installazione di una stazione radio base non comporta i rischi per la salute pubblica previsti dall'art. 3 della citata legge.

2. Violazione degli artt. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 e 1, comma 2, del D.Lgs. n. 155/2005 per difetto di istruttoria, poiché il progetto di installazione di un'antenna di cellulare non prevede alcuna attività di monitoraggio e di controllo. Il progetto di installazione di un'antenna di cellulare, previsto per una durata di 30 anni, non prevede alcuna attività di monitoraggio e di controllo, né tantomeno di rilevamento dei parametri di esposizione ad onde radio elettromagnetiche.

3. Violazione degli artt. 1, 2 e 5 della Legge n. 99/2004 e art. 14 della Legge n. 626/1994 per difetto di istruttoria; violazione degli artt. 11 e 14 della Legge n. 626/1994 per difetto di istruttoria; violazione degli artt. 1 e 2 della Legge n. 99/2004 per difetto di istruttoria; violazione degli artt. 1 e 4 della Legge n. 99/2004 per difetto di istruttoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.