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Respinto il ricorso di RTL 102,500 Hit Radio contro il Comune di Venezia


Pubblicato il: 11/19/2024

Nel contenzioso, RTL 102,500 Hit Radio è affiancata dagli avvocati Gianluca Mura e Domenico Siciliano; il Comune di Venezia è assistito dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro.

RTL 102,500 Hit Radio ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1240/2021, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. n. 137667 del 20.10.2016, con cui il Comune di Venezia aveva respinto la domanda di autorizzazione all’esercizio di un impianto radioelettrico.

RTL 102,500 Hit Radio ha rappresentato di essere un’emittente concessionaria del servizio di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale; di esercire dal Garage San Marco di Venezia un impianto di radiodiffusione su frequenza 102.000 MHz, regolarmente operante ed autorizzato fin dal 2005; di utilizzare tale impianto che, da sempre, ha operato su un sistema radiante condiviso da altre emittenti e del quale non è proprietaria.

La Società ha dedotto che nel 2015 la proprietaria degli impianti aveva comunicato alle emittenti che, a seguito della ristrutturazione dell’immobile, era necessario presentare domanda per la reinstallazione dell’antenna condivisa; le emittenti avevano, quindi, presentato istanza ai sensi della L.r. del Veneto n. 29/1993, a cui aveva fatto seguito il parere favorevole dell’A.R.P.A. Veneto; in data 25.3.2015 RTL aveva presentato istanza di modifica dell’impianto all’Ispettorato del Veneto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che, in data 18.6.2015, aveva rilasciato l’autorizzazione ai fini radioelettrici.

Il T.A.R., dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha respinto il ricorso osservando che nel caso in cui l’installazione o l’esercizio di stazioni ricetrasmittenti vada collocata negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’ottenimento del benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici, costituisce non solo un onere a carico dell’interessato ai fini dell’installazione o l’esercizio medesimi, ma anche un presupposto essenziale per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, e, quindi, per il maturare del silenzio assenso ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado di giudizio. Nulla sulle spese di lite nei confronti degli appellati non costituiti.