Improcedibilità del ricorso della RAI per i contributi all'autorità nell'anno 2016
Pubblicato il: 11/21/2024
Nel contenzioso, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe de Vergottini e Marco Petitto.
La RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 2935/2022.
Il thema decidendum del giudizio concerne la legittimità del contributo richiesto per l’anno 2016 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. nell’ambito del sistema di c.d. auto-finanziamento.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta Bis, con la sentenza n. 2935 del 15 marzo 2022, ha respinto il ricorso proposto dalla RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. per l’annullamento della delibera n. 605/15/Cons del 5 novembre 2015 recante "misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media" nonché della delibera AGCOM 34/16/Cons del 28 gennaio 2016, recante “modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”.
Di talché, la RAI ha interposto il presente appello, deducendo l’error in iudicando del Tar per una pluralità di vizi di violazione di legge e di eccesso di potere presenti nell’azione amministrativa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe (R.G. 4961 del 2022), dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.