Accolto l'appello di Sincronics S.r.l. per la fornitura di lampade scialitiche
Pubblicato il: 11/22/2024
Nel procedimento Sincronis S.r.l. è assistita dall'avvocato Valentino Vulpetti; la KLS Martin Italia S.r.l. è difesa dagli avvocati Alberto Colombo e Giovanni Luca Murru; l'Azienda USL Umbria 2 è assistita dall'avvocato Pier Luigi Boscia.
L’odierna società appellata KLS Martin Italia S.r.l. ha partecipato alla gara bandita dall’Azienda Unità Sanitaria Locale - Umbria n. 2 per la fornitura di n. 11 lampade scialitiche ai presidi ospedalieri di Foligno e di Spoleto.
La gara era stata aggiudicata alla società Sincronics S.r.l., odierna appellante, che ha ottenuto il punteggio tecnico di 65,500 punti su 70; laddove Martin si è classificata al secondo con posto, con punteggio tecnico di 63,750 punti su 70.
L’odierna appellata ha impugnato, avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, la delibera n. 2074 del 7 dicembre 2023, a mezzo della quale il Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Perugia ha disposto l’aggiudicazione, in favore di Sincronis S.r.l., della gara per l’affidamento di detta fornitura di lampade scialitiche ai visti presidi ospedalieri.
Con un primo motivo essa ha fatto valere, avanti al Tribunale, la violazione e omessa applicazione degli articoli artt. 30 e 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 e della lex specialis, contestando errori nella valutazione delle offerte, che, ove emendati, avrebbero comportato, a detta della ricorrente, l’avanzamento della sua offerta rispetto a quella della controinteressata.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, con la sentenza n. 352 del 7 maggio 2024, ha accolto il ricorso, sull’assorbente presupposto della fondatezza del secondo motivo dedotto relativa alla illegittima composizione della Commissione di gara.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Sincronics deducendo, anzitutto, l’erroneità della decisione del TAR, là dove ha respinto l’eccezione di tardività della censura – poi accolta e ritenuta assorbente nella sentenza appellata – relativa all’illegittima composizione della Commissione aggiudicatrice. Tale eccezione è stata disattesa facendo, in particolare, richiamo il Tribunale al pacifico indirizzo giurisprudenziale (Ad. Pl. n. 12/2020), secondo cui, il provvedimento di nomina della Commissione non è mai direttamente lesivo, dovendo essere impugnato solo unitamente all’atto conclusivo della procedura.
L’appello risulta fondato nei sensi appresso specificati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dalla società Sincronics S.r.l., lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara irricevibile e in parte respinge il ricorso proposto in primo grado proposto da KLS Martin Italia S.r.l.. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.