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Il Consiglio di Stato respinge l'Appello di Vivaticket e Gestione Multiservizi contro il Ministero della Cultura e la Cooperativa Culture


Pubblicato il: 11/23/2024

Nel contenzioso, Vivaticket S.p.A. e Gestione Multiservizi S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Valentino Vulpetti; Società Cooperativa Culture è assistita dagli avvocati Andrea Grazzini e Antonietta Favale.

Vivaticket S.p.A. e Società e Gestione Multiservizi S.r.l. hanno interposto appello avverso la sentenza del Tar Toscana, sez. II, 2 ottobre 2023, n. 655 che ha in parte dichiarato inammissibile (i primi sei motivi) ed in parte respinto (con riferimento al settimo motivo) il ricorso da esse presentato avverso il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato Generale, il Capitolato speciale e tutti gli atti della procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 164 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016, dei servizi museali in favore delle seguenti Amministrazioni: Gallerie degli Uffizi, Opificio delle Pietre Dure e Direzione Regionale dei musei della Toscana – gara n. 9091070 CIG 981751667E, nonché avverso la determina a contrarre n. 100 del 10 maggio 2023 e l’Avviso pubblicato il 13 giugno 2023 che comunica la sostituzione delle planimetrie allegate agli atti di gara.

L’Istituto Gallerie degli Uffizi ha pubblicato, sulla GURI del 17.05.2023, un avviso relativo all’indizione di una procedura aperta (CIG 981751667) per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.lgs. 50 del 2016 e dell’art. 117 del d.lgs. 42 del 2004, di servizi museali in favore dei Musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi, alla Direzione Regionale Musei della Toscana ed all’Opificio delle Pietre Dure, per un importo stimato pari ad euro 121.084.084,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto prezzo qualità.

Nello specifico la gara ha ad oggetto vari servizi per il pubblico tra quelli previsti all’art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 ed in particolare servizi di vendita (punti vendita fisici, sia interni sia al di fuori dei musei, vendite online), di accoglienza esterna (orientamento dei visitatori, punto informazioni), di assistenza interna alla visita e di guardaroba (comprensivo anche di servizio per gruppi e oggetti pesanti, anche a pagamento). A questi si aggiunge il servizio strumentale di biglietteria (vendita biglietti tramite biglietteria fisica e off-site, prenotazioni, call center off-site, canali di vendita B2B).

In merito, Vivaticket S.p.A. - che aveva presentato domanda in RTI unitamente a Giunti Editore e Opera Laboratori Fiorentini Spa - e Gestione Multiservizi s.r.l., che per contro non aveva presentato domanda, hanno proposto ricorso innanzi al Tar per la Toscana con cui hanno lamentano, in sette motivi, censure violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza appellata in parte con diversa motivazione. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero della Cultura e della Società Cooperativa Culture, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna parte, oltre oneri accessori, ove previsti, come per legge.