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Respinto il ricorso di Centro Produzione Servizi S.r.l. per la trasmissione radiofonica in ambito locale


Pubblicato il: 11/25/2024

Nel contenzioso, la società Centro Produzione Servizi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Bruno Guglielmetti; il Ministero dello Sviluppo Economico è assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato; Toptel S.r.l. è difesa dall'avvocato Bruno Guglielmetti; Rete Sport S.r.l. è affiancata dall'avvocato Domenico Siciliano.

Centro Produzioni Servizi S.r.l. è società munita di concessione ministeriale per la trasmissione radiofonica in ambito locale (area di servizio di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti) sulla frequenza 103,900 Mhz con impianto da Monte Gennaro con potenza di 12,5 Kw.

Nel 2008 la suddetta società, al fine di rendere compatibile il proprio segnale con quello di Radio Vaticana (103.800 Mhz) nell’ambito del territorio di Roma, ha chiesto ed ottenuto il nulla osta 26 maggio 2008, n. 615 al trasferimento del proprio impianto trasmittente da Monte Gennaro a Monte Compatri con contestuale variazione della frequenza da 103.900 Mhz a 104.00 Mhz e riduzione della potenza a 5 Kw.

In forza di tale nulla osta l’impianto trasmittente di proprietà della Centro Produzioni Servizi S.r.l. ha iniziato ad irradiare il segnale per l’emittente Radio Crik Crok (oggi Radio Roma) dalla medesima postazione in uso alla Rete Sport S.r.l., posizionando il sistema radiante al di sotto di quello di quest’ultima emittente.

In data 10 novembre 2017 l’Ispettorato territoriale per il Lazio e l’Abruzzo del M.I.S.E. (successivamente anche solo “l’Ispettorato”) ha notificato il provvedimento prot. n. 188436 recante la revoca del nulla osta n. 615 del 2008 sul presupposto che l’emittente avesse incrementato il proprio segnale visto che dal 12 ottobre 2016 (data di effettuazione di un controllo nel contraddittorio delle parti) questo era stato costantemente rilevato a 77 dBnV.

Con atto del 15 novembre 2017, Centro Produzioni Servizi S.r.l. ha formulato istanza di annullamento in autotutela di tale atto. In data 22 novembre 2017, si è tenuta presso la sede dell’Ispettorato una riunione ad esito della quale la direzione dello stesso ha invitato i propri gli organi tecnici a predisporre una nuova campagna di misure per verificare le condizioni di esercizio e la sussistenza delle condizioni di compatibilizzazione con la Rete Sport.

Con il ricorso introduttivo notificato il 22 dicembre 2017 e depositato il 23 dicembre 2017 Centro Produzioni Servizi S.r.l. ha impugnato, dinanzi al TAR per il Lazio - sede di Roma, chiedendone l’annullamento, segnalatamente, quelli contraddistinti con prot. n. 188436 del 10 novembre 2017, n. 200257 del 29 novembre 2017, n. 204444 del 6 dicembre 2017, 211525 e 211526 del 20 dicembre 2017.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate ad eccezione di quelle relative alla verificazione che sono da porre integralmente a carico dell’appellante Centro Produzione Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore.