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Il CdS si pronuncia in materia di reintegro di terreno gravato da uso civico


Pubblicato il: 11/26/2024

Nella vertenza, Enel Green Power S.p.A. è affiancata dagli avvocati Ugo Petronio ed Elena Provenzani; Regione Piemonte è assistita dall'avvocato Eugenia Salsotto; il Comune di San Bernardino Verbano è difeso dall'avvocato Francesco Dal Piaz.

L’odierna appellante, Enel Green Power Italia s.r.l., subentrata dal 19 dicembre 2019 a Enel Green Power s.p.a. – anch’essa appellante – nei rapporti oggetto del presente giudizio, è proprietaria e gestisce un impianto idroelettrico denominato “Rovegro”, situato su terreni nel territorio comunale di San Bernardino Verbano.

Il Comune e la Regione Piemonte hanno avviato, rispettivamente con la D.G.C. n. 200 del 28 ottobre 1996 e D.G.R. n. 47-20722 del 7 luglio 1997, un percorso di accertamento demaniale sui terreni di uso civico mediante incarico a professionista esterno, di cui il Comune ha preso atto all’esito di tale lavoro con la D.C.C. n. 45 del 22 novembre 1999.

Il Comune, dopo aver deliberato il non accoglimento della controproposta conciliativa della Società (D.G.C. n. 69 del 13 novembre 2020), con la D.C.C. n. 11 del 23 marzo 2021, notificata il 2 aprile 2021, ha deliberato la reintegra dei beni in questione.

Avverso la delibera, nonché gli atti comunali e regionali presupposti, le società hanno notificato ricorso in data 28 maggio 2021, ritualmente depositandolo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), con il quale hanno lamentato in cinque distinti motivi la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di potere, e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare.

Il Tribunale, con l’ordinanza n. 265 del 2021, ha accolto l’istanza cautelare.

Successivamente si è costituito il Comune per opporsi al ricorso, sostenendo l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Le società interessate, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16 maggio 2022, hanno impugnato la D.G.R. n. 47-20722 del 7 luglio 1997 e la D.G.C. n. 200 del 28 ottobre 1996 già oggetto del ricorso originario, hanno articolato un ulteriore motivo di ricorso.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale, previa segnalazione, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., dei profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione in ordine alle censure riguardanti la quantificazione del canone, come specificato nel verbale.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello le società appellanti, lamentandone l’erroneità mediante cinque motivi di doglianza basati sulle ragioni che di seguito saranno esaminate, e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Enel Green Power s.p.a. e da Enel Green Power Italia s.r.l., lo respinge e, per l’effetto, conferma anche nei sensi di cui in parte motiva la sentenza impugnata.

Pone definitivamente a carico di Enel Green Power s.p.a. e di Enel Green Power Italia s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.