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Accolto il ricorso della Termomeccanica Ecologia in materia di bonifica in zona Napoli Est


Pubblicato il: 11/26/2024

Nel contenzioso, Termomeccanica Ecologia s.p.a. è affiancata dagli avvocati Marco Di Lullo e Mario Sanino; Regione Campania è difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo.

La Termotecnica Ecologia s.p.a ha presentato alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, una proposta di finanza di progetto per la realizzazione di interventi di completamento e di adeguamento dell’impianto di depurazione di Napoli Est, nonché per la sua gestione, comprensiva della riscossione dei relativi canoni.

La Giunta regionale, con deliberazione 15 marzo 2000, n. 1911, ha dichiarato la proposta ammissibile e fattibile, estendendola alla rete dei collettori “gravitante” sull’impianto di depurazione.

In base all’articolo 12 dell’O.M. n. 3100/2000 il Presidente della Giunta Regionale della Campania – Commissario Delegato – è subentrato al Sindaco di Napoli nella titolarità dei poteri commissariali in materia di progettazione e realizzazione degli interventi e adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento interessanti, tra l’altro, anche l’impianto di depurazione di Napoli Est.

Il Commissario, con ordinanza 16 giugno 2003, n. 170, dopo avere predisposto uno specifico strumento di programmazione, ha ratificato la delibera n. 1911 del 2000 ed ha assegnato alla Tme il termine di novanta giorni per adeguare la propria proposta alle prescrizioni del nuovo strumento di programmazione.

La Tme, con nota del 16 ottobre 2003, ha presentato la nuova proposta progettuale.

Il Commissario, con ordinanza n. 97 del 2005, ha incaricato il prof. Stampacchia di verificare la sostenibilità economica del Pef trasmesso dalla Società.

Il soggetto incaricato, con nota del 6 maggio 2006, ha ritenuto che il Pef fosse rispondente ai criteri di sostenibilità e coerenza, richiedendo soltanto una nuova asseverazione bancaria, che la TME ha fornito il successivo 5 giugno.

Il Commissario, con ordinanza n. 12 del 2007, ha approvato la proposta “adeguata” presentata dalla TME.

Il Commissario, con ordinanza 29 marzo 2007, n. 35, ha bandito la procedura di gara mediante licitazione privata avente ad oggetto la proposta presentata dal promotore TME, con previsione che, in caso di affidamento a soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, quantificate in euro 900.000.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 14 luglio 2010, n. 538, in riforma parziale della sentenza del T.a.r. n. 6298 del 2008, ha respinto il ricorso di primo grado, ritenendo legittima l’attività svolta dall’amministrazione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6441/2023, ha ritenuto di accertare la sussistenza del danno da lesione dell’interesse negativo sotto l’esclusivo profilo del danno emergente.

Il Consiglio di Stato, con la medesima sentenza, ha disposto una verificazione tecnica al fine di: i) stabilire quale siano stati, alla luce della documentazione depositata in giudizio, i costi sostenuti dalla Società appellante per la predisposizione del progetto consegnato alla Regione; ii) definire il valore complessivo dell’investimento, con indicazione di quale sia stata la percentuale dei costi rispetto al valore dell’investimento; iii) stabilire, in modo separato, quali siano stati effettivamente, alla luce della documentazione depositata in giudizio, gli altri costi che la parte appellante ha indicato, nonché i costi successivi sostenuti.

Il verificatore ha depositato in giudizio il proprio elaborato tecnico. L’accoglimento solo parziale dell’appello giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la Regione Campania al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’appellante, liquidato complessivamente nell’importo di euro 62.100,00, oltre accessori come indicato in motivazione.