Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Iren Ambiente S.p.A.
Pubblicato il: 11/27/2024
Nel procedimento, Iren Ambiente S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nicola Aicardi e Mario Sanino; Regione Emilia-Romagna è assistita dagli avvocati Gaetano Puliatti e Fabrizia Senofonte.
La società appellante, affidataria del servizio pubblico di raccolta e avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani (e assimilati) sui territori delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e, allo stesso tempo, gestore di due impianti di smaltimento (termovalorizzatori), presso i quali sono conferiti i predetti rifiuti urbani oggetto della raccolta indifferenziata dalla medesima svolta, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 413 del 2021, con cui è stata respinta l’impugnazione dalla stessa proposta in relazione alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 467 del 27.4.2015, recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011”, pubblicata sul B.U.R. dell’Emilia-Romagna n. 113 del 20.5.2015.
Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la violazione del d.P.R. n. 158 del 1999 e delle norme anche comunitarie di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, nella parte in cui la delibera impugnata ha stabilito la detrazione dei ricavi da incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dal corrispettivo di smaltimento.
La società appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello: Erroneità della valutazione di legittimità della detrazione dei ricavi da incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dal corrispettivo di smaltimento spettante a IREN Ambiente e conseguente riproposizione delle censure di: Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; eccesso di potere per contraddittorietà (Motivo n. 1 del ricorso in primo grado). Violazione del corpus normativo, nazionale e dell'UE, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, più in generale, del regime normativo di favor per la produzione di energia elettrica da tali fonti (Motivo n. 2 del ricorso in primo grado).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Iren Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della regione Emilia Romagna delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.