Improvvisa improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso di A.G.C.M.
Pubblicato il: 11/28/2024
Nel contenzioso, Italian Exhibition Group S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia e Mario Sanino; il Comune di Rimini è difeso dall'avvocato Cristiana Carpani; Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile, dell'Illuminazione e dell'Arredamento - Federlegnoarredo è assistita dall'avvocato Mauro Colantoni.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per l’Emilia Romagna l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato agiva ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 287/90, per l’annullamento della Deliberazione 73 del 16/12/2021 del Comune di Rimini, recante l’approvazione del Documento unitario 2021, composto da: i) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2020 (Piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019; ii) ricognizione 2021 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2020 e p.d.r.p. 2021 di alcune di esse, adottato dal predetto Comune in virtù di quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e di ogni atto connesso e successivo, inclusa la nota 16.03.2022.
Il primo giudice respingeva il ricorso.
Propone appello l’Autorità, che con memoria prodotta in vista dell’odierna udienza dichiara che nelle more della decisione, è intervenuta la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), con la quale è stato modificato l’art. 4, comma 7, del d.lgs. 175/2016, contemplando espressamente, oltre alle già previste attività di “gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici” anche le “attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori”. In ragione di ciò dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso di primo grado, chiedendo che il presente gravame venga dichiarato improcedibile, come già accaduto in relazione ad analoghi appelli proposti dall’Autorità avverso sentenze di primo grado di identico tenore riuniti e decisi in questo senso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4030 del 03.05.2024.
Ad analoghe conclusioni giungono l’appellato Comune di Rimini e la controinteressata Italian Exhibition Group s.p.a. Differente posizione assume, invece, Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento - Federlegnoarredo, interveniente ad adiuvandum, secondo la quale la nuova formulazione dell’art. 4, comma 7 del TUSPP, come determinata dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 presenta distinti profili di illegittimità Costituzionale e chiede a questo collegio di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7 del TUSPP come novellato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in riferimento agli artt. 3, 41, 111, 117 e 118 della Costituzione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.