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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di AGCOM contro Google


Pubblicato il: 11/28/2024

Nel contenzioso, Google Ireland è affiancata dagli avvocati Mario Siragusa e Marco Zotta.

Google Ireland è la società di diritto irlandese del gruppo Google che: (i) offre servizi di pubblicità online, mediante Google Ads, (ii) gestisce un app store, ossia un negozio virtuale per la distribuzione di app per i dispositivi con sistema operativo Android, (iii) gestisce il motore di ricerca di Google in tutto lo spazio economico europeo e in altri paesi europei.

Con ricorso avanti il Tar per il Lazio, Google Ireland ha impugnato la Delibera AGCOM n. 377/21/CON che ha stabilito il contributo annuale per gli oneri di funzionamento dell’AGCOM per l’anno 2022 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi media.

L’AGCOM ritiene infatti che anche Google Ireland sia obbligata al pagamento del contributo in qualità di concessionaria pubblicitaria online iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (“ROC”) sebbene non stabilita in Italia, con conseguente applicazione dell’aliquota prevista per gli operatori soggetti a regolamentazione dell’AGCOM diversi da quelli di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 (“CCE”), pari all’1,9 per mille dei ricavi.

Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando tra l’altro che: il ricorso introduttivo deve essere accolto, essendo fondato il quarto motivo di impugnazione, alla luce del principio per cui, in materia di determinazione del contributo gravante sugli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, vige il criterio della correlazione tra i costi operativi sostenuti dall’Autorità e la misura del contributo imposto agli operatori economici del settore oggetto della vigilanza.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Autorità, contestando le ragioni addotte dal Tar a giustificazione dell’accoglimento del ricorso. Google Ireland si è costituita in giudizio riproponendo tutti i motivi rimasti assorbiti nella sentenza del Tar, tanto con riferimento alla Delibera 377, quanto con riferimento alla Delibera 379.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie i primi tre dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello da Google Ireland ai sensi dell’art. 101, comma 2, nei termini di cui in motivazione, per l’effetto conferma la statuizione del Tar seppur con una diversa motivazione e dichiara improcedibile l’appello principale dell’Autorità. Spese di lite compensate.