Improcedibile l'appello del Comune di Volturino contro Telecom Service
Pubblicato il: 11/28/2024
Nel contenzioso, il Comune di Volturino è affiancato dall'avvocato Rosaria Gadaleta; Telecom Service S.r.l. è assistita dall'avvocato Domenico Caringella.
Il Comune di Volturino ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tar Puglia n. 291/2022.
Telecom Service S.r.l. impugnava dinanzi al Tar per la Puglia il provvedimento del 9 dicembre 2016 con il quale il Comune di Volturino la diffidava «ad intraprendere alcuna attività lavorativa» finalizzata all’esecuzione dell’intervento di «sostituzione di un traliccio per telecomunicazioni preesistente e realizzazione di una nuova cabina», assentito con permesso di costruire n. 12 del 7 dicembre 2011 prevedendo l’inizio lavori entro un anno e il completamento delle opere entro i tre successivi.
Il predetto provvedimento trovava causa nell’accertato mancato inizio dei lavori e precisava che «il permesso di costruire ha ormai perso efficacia in funzione dei tempi di validità».
Il Tar, riconosciuta l’impugnabilità della diffida, accoglieva il ricorso con sentenza n. 291 del 23 febbraio 2022 sul rilievo che «la diffida dell’Amministrazione resistenti difetta del provvedimento prodromico, ossia del suo necessario presupposto: il formale provvedimento di decadenza del permesso».
Il Comune ha avanzato appello deducendone l’erroneità per: un primo motivo deducendo la tardività dell’impugnazione della diffida del 14 gennaio 2013 (o 2014?); un secondo motivo contestando che mancasse «del provvedimento prodromico, ossia del suo necessario presupposto: il formale provvedimento di decadenza del permesso».
Con atto depositato il 7 ottobre 2024, il Comune rappresentava il venire meno del proprio interesse alla decisione dell’appello allegando che, con provvedimento del 4 ottobre 2024, veniva dichiarata la definitiva decadenza del tiolo edilizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del presente grado di giudizio.