Accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane contro Redaelli Tecna s.p.a.
Pubblicato il: 11/6/2024
Nel contenzioso, la società Redaelli Tecna S.p.A. è assistita dall'Avvocato Guglielmo Maisto e dall'Avvocato Giulia Paroni Pini.
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l'Agenzia delle dogane per gli anni 2006 e 2007 aveva emesso nei confronti della Redaelli Tecna s.p.a. diversi avvisi di rettifica dell'accertamento e di irrogazione delle sanzioni, avendo verificato, relativamente a diverse operazioni di importazione di partite di cavi di acciaio, l'origine cinese e non coreana delle merci importate.
La società impugnò i predetti atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che con sentenza n. 3/03/2010 ne accolse le ragioni limitatamente alla misura delle sanzioni, ridotte della metà. Entrambe le parti proposero appello, ciascuna per quanto soccombente. Con sentenza n. 38/09/2013 la Commissione tributaria regionale rigettò l'appello della contribuente e accolse quello dell'Agenzia delle dogane. In particolare, per quanto qui di interesse, il giudice regionale ritenne che l'ufficio avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante, tenuto conto del fatto che la prova della falsità dei certificati di origine dei prodotti derivava sia dagli esiti dell'attività ispettiva dell'OLAF, sia dal rapporto del Korea Customs service, ossia l'autorità doganale coreana. Di contro la contribuente non aveva fornito alcuna prova contraria, né sussistevano i presupposti per ridurre la sanzione applicata dall’amministrazione finanziaria.
La pronuncia fu impugnata con dieci motivi dinanzi alla Corte di legittimità, che con sentenza n. 12294/2020 accolse il secondo e il sesto, rinviando alla Commissione regionale ligure. In particolare, il secondo motivo afferiva alla violazione delle regole di riparto dell’onere della prova e del Reg. CEE n. 1073/1999, quest’ultimo quanto alla valenza probatoria attribuita ad una comunicazione OLAF all’Ufficio Italiano Antifrode, atto non equiparabile alla relazione conseguente ad una attività ispettiva volta ad accertare la reale provenienza della merce importata. Il sesto motivo riguardava un vizio di motivazione per l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, nella specie per non aver tenuto conto che dalla documentazione prodotta dalla società emergeva come la Camera di commercio coreana avesse confermato la genuinità dei certificati di origine, almeno con riferimento alle operazioni compiute dal primo gennaio 2007.
Il giudice del rinvio, con la sentenza ora al vaglio della Corte, ha riesaminato l’appello della contribuente, accogliendolo, sulla base della seguente motivazione: «dalla documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio coreana, e prodotta in corso di causa dalla società ricorrente, emerge l’autenticità dei Certificati che sono stati, invece, contestati dall’Ufficio». Per la cassazione della suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle dogane, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di II grado della Liguria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.