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Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'affiidamento dei servizi di notifica delle sanzioni amministrative


Pubblicato il: 11/29/2024

Nel contenzioso, Post & Service Group Rete Soggetto è affiancata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Emilio Pregnolato; Sailpost S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Cozzi.

Si controverte su un appalto per i servizi di notifica delle sanzioni amministrative spiccate dal Comune di Milano, avente le seguenti caratteristiche: prestazione principale della commessa: servizio notifica verbali e ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative della polizia locale; prestazione secondaria: produzione, stampa, rendicontazione e custodia degli atti stessi.

Importo a base d’asta: oltre 9 milioni 933 mila euro; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; inversione procedimentale, ossia prima la valutazione le offerte, poi l’esame della documentazione amministrativa.

In esito alla gara, la prima classificata è stata Poste & Service con punti 73,70, la seconda classificata il costituendo raggruppamento tra Sailpost s.p.a. e Snem s.p.a. con Sailpost come mandataria (d’ora innanzi Sailpost) con punti 67,67.

La seconda classificata Sailpost impugnava l’aggiudicazione in favore di Post & Service con ricorso che il TAR Milano ha accolto per le ragioni di seguito indicate.

La legge di gara prevedeva, tra i requisiti speciali da possedere “a pena di esclusione”, non solo il fatturato globale (requisito di solidità economica) ma anche il fatturato specifico di cui all’ultimo triennio (requisito di competenza tecnica), ossia l’aver svolto servizi analoghi, per enti pubblici e privati, nell’arco temporale da novembre 2019 ad ottobre 2022.

Per la dimostrazione del predetto requisito era anche possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, opzione questa adottata dalla prima classificata sia per la prestazione principale, sia per quella secondaria.

I due contratti di avvalimento, quanto al requisito del fatturato specifico, erano tuttavia indeterminati e dunque nulli in quanto non indicavano commesse e relativi oggetti, soggetti con cui tali contratti erano stati stipulati, date ed importi. Né al riguardo sarebbe stato possibile applicare l’istituto del soccorso istruttorio cui pure la stazione appaltante aveva fatto ricorso in sede procedimentale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti: (a) respinge l’appello principale; (b) in parte dichiara improcedibile, in parte respinge, l’appello incidentale; (c) Condanna l’appellante principale (Post & Service) e il Comune di Milano, alla rifusione delle spese di lite, ciascuno per la somma di euro 4.000 (quattromila) (per un totale di euro 8.000) oltre accessori di legge, in favore di Sailpost s.p.a. in proprio e quale mandataria del raggruppamento con Snem s.p.a.