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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di All Star s.r.l. per l'attività di gioco d'azzardo


Pubblicato il: 11/29/2024

All Star s.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia. Il Comune di Venezia è difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro. La Regione Veneto è assistita dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri.

La società All Star, autorizzata a gestire in Veneto oltre sessanta sale da gioco dotate di apparecchi da divertimento e intrattenimento, modelli AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Videolottery), rientranti nella categoria degli apparecchi idonei per il gioco lecito ai sensi dell’art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 impugnava pertanto la delibera di giunta regionale e la nota comunale innanzi indicate, formulando le seguenti censure: I) Illegittimità del provvedimento per violazione della legge regionale del Veneto del 10 settembre 2019, n. 38. Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza manifesta e non proporzionalità. Violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione. Violazione del principio di non discriminazione e principio di uguaglianza. Violazione del principio della libera concorrenza.

Il provvedimento comunale sarebbe, inoltre, viziato “da eccesso di potere, nelle figure sintomatiche della illogicità manifesta, della manifesta irragionevolezza e della non proporzionalità”, in quanto: il Comune non solo avrebbe deciso di esercitare l’illegittima facoltà prevista dalla Delibera di giunta regionale, ovvero quella di definire gli orari di non funzionamento degli apparecchi di gioco anche oltre la soglia massima delle sei ore giornaliere, ma lo avrebbe fatto applicando il regolamento comunale, mentre, al più, avrebbe dovuto disapplicare tale atto per illegittimità sopravvenuta.

Il Tar ha respinto il ricorso, assorbendo le eccezioni di inammissibilità del Comune, richiamando la giurisprudenza in materia sul carattere non cogente dell’Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 ed affermando che la l.r. n. 38/2019, all’art. 8, non avrebbe “legificato” il contenuto dell’Intesa, ma avrebbe inteso dettare una disciplina, omogenea a livello regionale con riguardo alle fasce minime di interruzione del gioco, lasciando peraltro intatto il potere dei Comuni di individuare ulteriori fasce di interdizione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza di primo grado sia pure in parte con diversa motivazione.