Accolto il ricorso di Società cooperativa a mutualità prevalente edilizia Campitelli
Pubblicato il: 12/2/2024
Nel contenzioso, Società cooperativa a mutualità prevalente edilizia Campitelli è affiancata dall'avvocato Maurizio Spirito; il Comune di Portici è assistito dagli avvocati Irene Coppola e Rosanna Russo; Salerno Pompei Napoli S.p.A. è difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Laura Fioravanti.
La controversia riguarda il fabbricato ottocentesco, denominato “Villa Miraglia”
dichiarato di particolare interesse storico ex art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento 16 gennaio 2006, oggetto di procedura espropriativa da parte di Società Autostrade Meridionali s.p.a. per una parte pertinenziale del giardino, pari ad 89 mq, al fine di realizzare la triplicazione della corsia autostradale ed il nuovo svincolo di Portici – Ercolano nell’ambito del programma di investimenti finalizzato a riammodernare e mettere in sicurezza l'autostrada A/3 Napoli – Salerno.
Con ordinanza n. 150 del 30 marzo 2018 il Comune di Portici ha ingiunto a Società cooperativa a mutualità prevalente edilizia Campitelli (di seguito: “Campitelli”) di eseguire entro e non oltre giorni 5 dalla notifica le opere necessarie ad eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica e privata degli utenti del tratto di autostrada, con successiva trasmissione del certificato di eliminato pericolo da parte di un tecnico abilitato.
Con determinazione dirigenziale n. 249 del 28 marzo 2018 l’amministrazione ha approvato il progetto per l’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’immobile, con una spesa di € 69.217,37 oltre Iva, riservandosi di emettere ordinanza nei confronti della proprietà, assegnando un termine di 5 giorni per l’esecuzione, con successivo recupero come disposto nella conferenza di servizi del 23.3.2018.
Tali atti sono stati impugnati da Campitelli.
Il Tar Campania – Napoli, con sentenza 14 luglio 2022 n. 2477, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.