Rigettato l'appello di Sicuritalia Ivri per l'affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri e bagagli a mano
Pubblicato il: 12/2/2024
Nella vertenza, Sicuritalia Ivri S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marco Napoli; Saga - Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. è assistita dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci; Aquila S.p.A. è difesa dall'avvocato Bruno Taverniti.
L’odierna appellante ha partecipato alla procedura di gara indetta alla Società Abruzzese Gestione Aeroporti - S.A.G.A. s.p.a, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica), per l’affidamento, ai sensi del D.lgs. 36/2023, del “servizio di sicurezza e controllo passeggeri e bagagli a mano, bagagli da stiva e merci nell’Aeroporto d’Abruzzo”, per una durata triennale (ma suscettibile di estensione per un ulteriore anno), e per un importo a base d’asta (calcolato su un arco temporale di quattro anni) pari ad € 4.916.111,55.
Avverso tale aggiudicazione l’odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Pescara, corredato da contestuale istanza ex art. 116 c.p.a, di ostensione della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica, della offerta economica e delle giustificazioni dell’aggiudicataria.
All’esito del gravame, la ricorrente ha dunque concluso per l’annullamento degli atti impugnati, instando altresì per il risarcimento del danno da essa patito nella vicenda in esame, anche mediante ristoro in forma specifica.
Costituitesi in giudizio, Saga s.p.a. e Aquila s.p.a. hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 49/2024 il TAR Pescara ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle istanze di esibizione documentale formulate ai sensi degli artt. 116 e 65, comma 3 c.p.a, ritenendo integralmente soddisfatte le istanze ostensive formulate dalla ricorrente.
Con successiva sentenza n. 112/24 il TAR Pescara ha poi rigettato il ricorso e i successivi motivi aggiunti. Avverso tale pronuncia giurisdizionale Sicuritalia Ivri s.p.a. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria, per violazione del CCNL di categoria; 2) error in iudicando; mancata considerazione dell’incidenza degli scatti di anzianità e dei cambi di livello previsti dal CCNL di settore; 3) error in iudicando; incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria per l’incapienza dei suoi costi di formazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.