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Respinto il ricorso di Wind Tre per l'approvazione della mappa delle localizzazioni della telefonia mobile


Pubblicato il: 12/3/2024

Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio; il Comune di Imola è assistito dall'avvocato Silva Gotti.

Wind Tre ha impugnato la sentenza 11 novembre 2020, n. 736, con cui il Tar Emilia Romagna ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della mappa delle localizzazioni della telefonia mobile per il 2018 del Comune di Imola (approvata con delibera del consiglio comunale, n. 40 del 25 luglio 2018), nella parte in cui non include l’area di ricerca richiesta dalla medesima appellante con il piano di rete per l’anno 2018 - area denominata Imola Garibaldi (Codice sito BO206) - ed esclude dai siti approvati, in assenza di ogni valutazione/motivazione in merito, le aree di ricerca denominate Imola Dante (codice sito BO206) e Sasso Morelli (codice sito BO334).

Il Tar per la Emilia Romagna, dinanzi al quale tale delibera è stata impugnata, con la sentenza n. 736/2020 ha dichiarato il ricorso inammissibile avendo ritenuto la delibera in questione meramente confermativa di precedenti atti adottati dal comune nel 2016 e 2017, e, comunque, infondato.

In primo grado la ricorrente innanzitutto sosteneva che la delibera fosse illegittima in quanto adottata tardivamente e successivamente all’avvenuta formazione dell’autorizzazione per silentium sul programma annuale presentato dalla Wind Tre.

Lamentava che il comune avrebbe dovuto applicare la normativa statale speciale vigente prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche (Cce) introdotto con il decreto legislativo n. 259 del 2003, di conseguenza disapplicando la disposizione preclusiva del regolamento comunale e del Rue, contrastanti con la normativa nazionale di settore.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.