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Respinto il ricorso di Poligest contro la Regione Lazio


Pubblicato il: 12/4/2024

Nel procedimento Poligest S.p.A. è affiancata dagli avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati; Regione Lazio è difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca; Azienda Sanitaria Locale Roma 6 è assistita dall'avvocato Stefano Merelli.

POLIGEST S.p.A. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento del Decreto commissariale n. 115/2011, degli allegati al predetto decreto, denominati “TETTI RSA 2011” e “Schema di contratto/accordo”, nonché dello “Schema di Accordo” sottoscritto in data 22 dicembre 2011.

Con ricorso di primo grado la ricorrente lamentava che con i provvedimenti impugnati l’amministrazione regionale ha determinato il budget unicamente su complessivi n. 160 posti letto di RSA (una RSA da 120 posti letto e altra RSA da 40 posti letto), mancando di assegnare il tetto di spesa per gli ulteriori n. 40 posti letto di RSA, seppur attivi già da luglio 2011.

Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, da identificarsi nelle altre strutture sanitarie, facilmente individuabili nell’ambito del contestato DCA e il cui budget verrebbe ridotto in caso di accoglimento del gravame, e non, come sostenuto dalla ricorrente, nell’Asl che va qualificata come resistente.

Con l’appello in trattazione Poligest lamenta l’erroneità della statuizione di inammissibilità in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato alla ASL 6, da qualificarsi come controinteressata. 4.1 La natura di atto plurimo dell’atto di programmazione regionale impugnato esclude che gli altri operatori sanitari operanti nel territorio abbiano natura processuale di controinteressati, mentre gli effetti dell’annullamento si riverberano solo sulla posizione dell’azienda sanitaria competente per territorio, assegnataria di un budget predeterminato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.