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Accolto il ricorso di Rai Way per l'ambito radiofonico nell'area di Vibo Valentia


Pubblicato il: 11/11/2024

Nel contenzioso, Rai Way S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto; Elemedia S.p.A. è assistita dall'avvocato Giovanni Mangialardi.

Rai Way S.p.A. propone appello avverso la sentenza n. 3366/2022 del Tar per il Lazio con la quale è stato rigettato l’originario ricorso proposto dalla stessa Rai Way volto ad ottenere l’annullamento: della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Calabria, Sezione IV di Reggio Calabria — Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore radioelettrico prot. 0048875 del 17 aprile 2015 (pratica n. 8774), trasmessa in pari data a mezzo PEC, con cui è stata disposta l'archiviazione della pratica interferenziale aperta su segnalazione di Rai Way per interferenze subita dal segnale radiofonico trasmesso dall'impianto di Vibo Valentia sulla frequenza 95.700 MHz. Inoltre, ne chiede l'annullamento: di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso anche non cognito alla società ricorrente, e in particolare, per quanto occorrer possa: della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione VIII — Ispettorato Territoriale Calabria, Sezione IV di Reggio Calabria — Reti e Servizi di Comunicazione elettronica nel settore radioelettrico prot. 0076781 del 12 giugno 2015, trasmessa in pari data a mezzo PEC.

Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate: Rai Way è proprietaria degli impianti, dei siti e delle apparecchiature tecniche utilizzate per la diffusione del segnale della Rai e gestisce, in nome e per conto della Rai, le frequenze di cui quest’ultima è concessionaria. Rai Way – con i propri impianti di Vibo Valentia – trasmette (tra gli altri) il segnale del servizio pubblico radiofonico (RAI RADIO1), in concessione a Rai sulla frequenza 95,700 MHz.

Con comunicazione del 26 gennaio 2015 prot. RW/GT/CS/2015/0000157/P, Rai Way ha segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Calabria una interferenza alle trasmissioni radiofoniche di RADIO1 dal suddetto impianto di Vibo Valentia e generate dall’emittente Radio Capital (gestita da Elemedia, controinteressata) su frequenza (95,600 MHz), adiacente a quella di Rai, e trasmessa dalla postazione di Gimigliano (CZ); in particolare, nella segnalazione si evidenziava come risultassero interferiti circa 2.500 utenti con degrado della qualità da Q5 a Q2-Q3 della scala di cui alla raccomandazione ITU-R BS.412-9.

Il 5 marzo 2015 si sono svolte le misurazioni tecniche per verificare quanto riferito da Rai Way. Con la nota prot. 0048875 del 17 aprile 2015 l’Ispettorato Territoriale Calabria statuiva quanto segue: «Con riferimento alla nota RW/GT/CZT/CS/2015/0000157/P del 18/012/2014, relativa all'oggetto, si comunica che a seguito rilevamenti r.e, effettuati in data 5/03/2015 in area di servizio Zambrone (VV) - Zungri (VV), alla presenza dei delegati di Rai Way e Radio Capital, al fine di eliminare le interferenze sulla ricezione del 1° programma Rai MF irradiato sulla frequenza 95.700 MHz dalla postazione di Vibo Valentia (VV) nelle suddette aree di servizio, causate dall'emittente “Radio Capital” operante sulla frequenza 95.600 MHz dalla postazione di Gimigliano (CZ), le interferenze di cui sopra non sono state accertate (qualità 5), anche se non vengono rispettati i rapporti di protezione, come si evince dal verbale di accertamento tecnico N. 05/RS del 5/03/2015, la cui copia s'invia in allegato. Ad ogni buon fine, si fa presente che il Superiore Ministero ha partecipato di tenere conto della raccomandazione UIT-R BS562-3 che ha individuato, nella valutazione delle problematiche interferenziali, cinque gradi di qualità del segnale r.e., stante la scarsità di risorse per compatibilizzare impianti r.e. Tenuto conto che l'emittente “Radio Capital” non ha livelli di campo e.m. di area di servizio, infatti sono stati misurati 41 dBuv/m a Zungri (VV) e 49 dBuv/m a Zambrone (VV), che la ricezione dei programmi trasmessi dall'impianto Rai MF1 è priva di disturbi (qualità 5) e vista la scarsità di risorse disponibili, la pratica sarà archiviata. Resta inteso, che il panorama r.e. attuale non dovrà subire modifiche».

Il Tar ritiene infondato il ricorso. Il primo giudice ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: la Raccomandazione ITU-R BS 562.3 è stata adottata per definire gli standard qualitativi minimi delle trasmissioni radiofoniche. Il Contratto di servizio non richiama invece la Raccomandazione ITU-R BS 412-9. L’art. 45, comma 3 del D.Lgs. 177/2005 dispone che le imprese concessionarie sono tenute ad assicurare la copertura dell’intero territorio nazionale e a garantire il servizio pubblico in ogni momento.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.