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La Camera di Commercio di Napoli esclude Confcommercio Campania dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera per il quinquennio 2023-2028.


Pubblicato il: 11/12/2024

Nel contenzioso, Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Messina; Confcommercio Imprese per l'Italia Interprovinciale della Campania è assistita dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano.

Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al ricorso di Confcommercio Campania presentato nel 2023 per l'annullamento della determinazione del Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli n. 4 del 20 marzo 2023, nonché l'avviso pubblico e i relativi allegati, lo schema integrativo, il disciplinare per l'accesso ai dati e per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni e di ogni altro atto connesso, anche se non conosciuto, in relazione alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023-2028.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli ha approvato l’Avviso per l’avvio delle procedure previste dal d.m. n. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso d.m. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale per il quinquennio 2023-2028.

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti che hanno dato avvio alla procedura ritenendo che l’avviso presidenziale pubblicato dalla Camera di Commercio di Napoli è illegittimo poiché viola i tempi, i criteri e le modalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio stabiliti dall’articolo 12, l. 580/1993 e dal decreto ministeriale attuativo n. 156/2011.

Il Tar per la Campania, con la sentenza n. 673/2024, ha accolto il ricorso introduttivo e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, nei limiti e nei termini chiariti in motivazione; ha accolto i primi motivi aggiunti ed annullato gli impugnati provvedimenti di esclusione; ha dichiarato improcedibili i secondi motivi aggiunti.

Con l’appello la Camera di Commercio chiede la riforma della sentenza n. 673 del 2024 del Tar per la Campania.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: respinge il ricorso di primo grado, respinge il primo ricorso per motivi aggiunti, dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti. Respinge l’appello incidentale. Spese del doppio grado di giudizio compensate.