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Accolto il ricorso di Coop Italia contro la sanzione AGCM


Pubblicato il: 11/13/2024

Nella vertenza, Coop Italia è affiancata dagli avvocati Giorgio Lezzi, Angelo Molinaro, Federica Fischetti ed Enrico Giovanni Fabrizi; CELOX Trade S.r.l. è assistita dagli avvocati Giovanni Porcelli, Gaio Filippo Dianimi, Annalisa Lanzarini, Paolo Creta e Adriano Sponzilli.

COOP Alleanza 3.0, già COOP Alleanza Società Cooperativa (di seguito COOP Alleanza) e COOP Italia Società Cooperativa a r.l. (di seguito COOP), operatori della grande distribuzione, con ricorsi iscritti rispettivamente ai nn. 3435/2016 e 3576/2016, impugnavano dinanzi al Tar per il Lazio la determinazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) n. 25797 del 22 dicembre 2015, con la quale venivano sanzionate per aver posto in essere, nell’ambito del rapporto con la propria fornitrice CELOX Trade S.r.l. (di seguito CELOX), autrice della segnalazione che determinava l’avvio del procedimento sanzionatorio, per pratiche sleali in violazione dell’art. 62 del d.l. 1/2012, poste in essere negli anni 2012, 2013 e 2014.

 In primo grado COOP Alleanza formulava tre motivi di impugnazione mentre COOP sei, tre dei quali sostanzialmente riproduttivi di quelli formulati dalla prima (schema riprodotto in sede di appello). Trattandosi di una vicenda unitaria i ricorsi venivano respinti con sentenze, n. 5010 (ricorso Alleanza) e n. 5013 (ricorso COOP), entrambe del 26 aprile 2022, sulla base per quanto riguarda le censure comuni) delle medesime motivazioni. In estrema sintesi il Tar riteneva sussistente una situazione di squilibrio di potere contrattuale fra le parti determinante una posizione di sostanziale dipendenza di CELOX rispetto a COOP e COOP Alleanza che consentiva a queste ultime l’imposizione unilaterale di gravose condizioni contrattuali.

 Il Tar riconosceva altresì la contestata tardività del preavviso con cui veniva comunicata la cessazione del rapporto di fornitura e riteneva la congruità dell’importo delle sanzioni.

COOP Italia impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 26 luglio 2022.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla  le prime due sanzioni irrogate da AGCM con il provvedimento del 22 dicembre 2015.