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Accolto l'appello di Donati per gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare ALER Milano


Pubblicato il: 11/15/2024

Nel contenzioso, Donati s.p.a. è affiancata dagli avvocati Stefano Vinti, Luca Massatani ed Angelo Buongiorno; Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) della Provincia di Milano è assistita dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari.

Con bando pubblicato il 19 maggio 2021, l’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale - ALER indiceva una procedura aperta di gara suddivisa in quaranta lotti e finalizzata all’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di sua proprietà o da essa gestito, sito in Milano e provincia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra gli altri prendeva parte alla procedura – per i lotti 3, 4, 7 ed 8 – la società Donati s.p.a., in qualità di capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Beltrami Costruzioni s.p.a. Con provvedimento n. 278 del 22 febbraio 2022, ALER aggiudicava al Rti Donati i lotti 3, 7 ed 8. Ai fini dell’esecuzione la società Donati, in data 24 giugno 2022 costituiva il Consorzio Milano 2022 s.c.a.r.l.

In esito a vicende successivamente intervenute, con provvedimento del 10 novembre 2023 ALER disponeva la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’esecuzione.

Avverso tale provvedimento le imprese parte del Rti ed il neo costituito Consorzio Milano 2022 proponevano ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili. Costituitasi in giudizio, l’ALER eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, concludendo comunque per l’infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

Con successivi motivi aggiunti le ricorrenti impugnavano poi la segnalazione consequenzialmente effettuata dall’ALER ad ANAC. Con sentenza 26 febbraio 2024, n. 505, il giudice adito dichiarava improcedibile il gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la res controversa devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria civile competente per territorio. 

Avverso tale decisione i ricorrenti interponevano appello, accolto, nei termini di cui in motivazione, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto dichiarando – in riforma della sentenza di primo grado – la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 119, comma primo, lett. a) Cod. proc. amm. Dispone la rimessione della causa al Tribunale amministrativo della Lombardia, ai sensi dell’art. 105, comma primo Cod. proc. amm.