La Corte accoglie in parte l'appello della ASST Pini contro Universiis
Pubblicato il: 11/19/2024
Nel contenzioso, la Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini C.T.O. è affiancata dall'avvocato Maurizio Zoppolato; Universiis Società Cooperativa Sociale è assistita dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti.
L’odierna appellante, Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini, ha affidato a Universiis Società Cooperativa Sociale il servizio di prestazioni infermieristiche e socio-assistenziali, per un periodo di 48 mesi, successivamente prorogato in forza di ulteriori provvedimenti ed eseguito dal 1° dicembre 2014 fino al 30 giugno 2023, per un importo complessivo di € 12.937.632,36.
In data 22 dicembre 2022, Universiis ha inviato alla Stazione appaltante un’istanza per il riconoscimento della revisione dei prezzi, il cui procedimento si concludeva con il provvedimento gravato nel primo grado del giudizio, che riconosceva un importo pari a euro 10.842,87.
La ricorrente, nel chiedere al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, l’annullamento del visto provvedimento, ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.
Con un unico articolato motivo essa ha fatto valere avanti al Tribunale, anzitutto, la violazione dell’art. 21 del Disciplinare, nella parte in cui prevede la decurtazione della metà dell’importo revisionale, in quanto asseritamente contrastante con l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, che contrariamente a quanto affermato dalla Azienda riconosce all’appaltatore il compenso per la revisione integrale.
Il Tribunale, con sentenza n. 688 del 2024, ha condiviso la prospettazione della ricorrente, nella parte in cui il provvedimento gravato ha utilizzato il criterio - previsto dal contratto - della decurtazione del 50% dell’indice “Istat FOI” da applicare, a fronte di una norma di legge che imponeva un’integrazione automatica del contratto: previsione che l’Amministrazione non avrebbe potuto elidere, per così dire, a monte.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n. 3706 del 2024), come in epigrafe proposto: accoglie in parte l’appello principale, nei limiti di cui in motivazione, e lo respinge per il resto; respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie solo parzialmente il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione, e lo respinge per il resto.