Respinto il ricorso di BLS International Services Limited per l'affidamento di un contratto per esternalizzare i servizi propedeutici e connessi all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia
Pubblicato il: 11/22/2024
Nel contenzioso, BLS International Services Limited è affiancata dall'avvocato Fabio Baglivo; Almaviva - The Italian Innovation Company è assistita dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero.
Con determina a contrarre 30/3/2021, n. 585, l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha indetto una procedura selettiva per l’affidamento “di un contratto di concessione del servizio per l’esternalizzazione dei servizi propedeutici, connessi o successivi all’attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia mediante procedura ordinaria aperta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del DM n. 192/2017”.
La lex specialis prevedeva l’obbligo per l’aggiudicatario d’iscriversi nel registro delle imprese dello stato in cui avrebbe dovuto essere eseguito il contratto o di costituire “una società di diritto locale entro 120 giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso ex art. 1456 del codice civile italiano” (art. 2.1 del disciplinare di gara; punto III.1.1 del bando di gara e art. 13, comma 1, lettera q, del capitolato tecnico).
All’esito della procedura selettiva la stazione appaltante ha adottato il decreto 5/10/2021, n. 4, col quale ha aggiudicato la gara alla BLs International Services Limited.
L’Almaviva - The Italian Innovation Company s.p.a., seconda classificata, ha, quindi, chiesto all’Ambasciata di “ottenere copia integrale e senza omissioni, in formato elettronico-digitale ovvero in formato cartaceo in carta libera, di tutta la documentazione relativa all’iscrizione nel registro delle imprese del Pakistan o alla costituzione di una società di diritto locale da parte dell’aggiudicatario BLS International Services Limited e del contratto di concessione eventualmente medio tempore sottoscritto”, adducendo, a giustificazione della richiesta, l’esigenza di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva.
L’Ambasciata ha, però, respinto l’istanza di accesso, giudicandola “sorretta esclusivamente da una finalità meramente esplorativa”.
Ritenendo la determinazione negativa illegittima, l’Almaviva l’ha impugnata con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 7/6/2024, n. 11570, lo ha accolto.
Avverso la sentenza ha proposto appello la BLs.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.