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Il CdS si pronuncia circa l'affidamento della riqualificazione e riorganizzazione del nodo intermodale del complesso di Piazza Garibaldi - lotto 1 in Napoli


Pubblicato il: 11/25/2024

Nel contenzioso, Società Italiana Appalti S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, Lorenzo Coraggio e Nica Rae; Ente Autonomo Volturno S.r.l. è assistito dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Francesco Sciaudone: il Consorzio Integra è difeso dagli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa.

La controversia riguarda la procedura, indetta da Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l., con bando spedito per la pubblicazione sulla GUUE in data 30 marzo 2023 da EAV s.r.l., di dialogo competitivo, ex art. 64 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la riqualificazione e riorganizzazione del nodo intermodale del complesso di Piazza Garibaldi - lotto 1 (nuovo riassetto urbanistico della trincea ferroviaria tra le stazioni di Napoli Porta Nolana e Piazza Garibaldi, con la creazione di un nuovo collegamento pedonale in uno all’efficientamento e rifunzionalizzazione del fabbricato uffici di Porta Nolana), dal valore di € 86.444.835,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Società Italiana Appalti - SIA s.r.l., partecipante alla gara e classificatasi al secondo posto, ha impugnato: l’aggiudicazione n. 1338 comunicata in data 28.12.2023, disposta dall'EAV in favore del costituendo raggruppamento formato da Consorzio INTEGRA, ITERGA Costruzioni Generali s.r.l., Brancaccio Costruzioni s.p.a., nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se sconosciuti.

Con il medesimo ricorso è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more e/o il subentro nel contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato. In via subordinata la ricorrente ha chiesto l'annullamento della lettera d'invito 25 ottobre 2023 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti e per la riedizione della gara, “nonché in ogni caso per il risarcimento del danno in forma specifica o, ove questo non sia possibile, per il risarcimento del danno per equivalente sotto ogni profilo - danno emergente e lucro cessante”. 

Consorzio INTEGRA soc. coop., ITERGA Costruzioni Generali s.r.l. e Brancaccio Costruzioni s.p.a., componenti del raggruppamento aggiudicatario, hanno proposto ricorso incidentale impugnando: i verbali, conosciuti e non, nella parte in cui SIA è stata ammessa (rectius non esclusa) alla fase seconda della procedura e alla gara “dialogo competitivo”.

Il Tar Campania – Napoli, con sentenza 26 aprile 2024 n. 2805, ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

La sentenza è stata appellata da SIA con ricorso n. 3903 del 2024.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello presentato da Società Italiana Appalti - SIA s.r.l. e respinge in parte e dichiara improcedibile per la restante parte l’appello incidentale presentato da Consorzio INTEGRA, ITERGA Costruzioni Generali s.r.l. e Brancaccio Costruzioni s.p.a., confermando quindi la sentenza impugnata. Condanna Società Italiana Appalti - SIA s.r.l. a rimborsare le spese del presente grado di giudizio a favore di parte appellante incidentale (Consorzio INTEGRA, ITERGA Costruzioni Generali s.r.l. e Brancaccio Costruzioni s.p.a.) e dell’Amministrazione resistente, Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l., liquidandole in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle due parti.