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Rigettato il ricorso di Anas per la sicurezza dell'impianto di distribuzione carburanti a Catania


Pubblicato il: 11/18/2024

Nel contenzioso, ANAS S.p.A. è affiancata dall'Avvocatura Generale dello Stato; Geas S.r.l. è difesa dall'avvocato Carmelo Barreca; Enilive S.p.A. è assistita dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone.

Si controverte su una stazione di servizio che si trova sulla tangenziale di Catania.

In particolare: Enilive (già ENI) gestisce l’impianto di distribuzione carburanti; Geas il punto di ristoro bar annesso a tale impianto.

L’impianto è stato autorizzato sin dal 1992 (prima AGIP Petroli, poi ENI, oggi Enilive).

In sede di rinnovo dell’autorizzazione si poneva la questione delle persistenti condizioni di sicurezza.

Sulla base della nuova normativa ANAS (Circolare n. 3 del 2008), infatti, la suddetta stazione non rispetterebbe certi criteri e standard di sicurezza (soprattutto in relazione alle corsie di accesso).

Dunque veniva rigettata l’istanza di rinnovo di ENI. Queste in particolare le motivazioni poste alla base del suddetto negativo provvedimento: a) la circolare n. 3 del 2008 si applica ai nuovi impianti. Per quanto riguarda i vecchi impianti è possibile derogare alla suddetta normativa in presenza di “vincoli preesistenti ineliminabili”. In quest’ultimo caso occorre comunque innalzare lo standard ossia le minime condizioni di sicurezza; b) il suddetto miglioramento delle condizioni minime di sicurezza deve essere accompagnato da specifica “analisi di sicurezza”.

Il rigetto veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio il quale riteneva: a) non applicabile alla fattispecie (rinnovo impianto già esistente) la circolare ANAS n. 3 del 2008 che si riferisce solo ai nuovi impianti (punto 1.2. della medesima circolare); b) la sussistenza di un chiaro difetto di motivazione nonché un livello di istruttoria alquanto generico da parte di ANAS.

La sentenza veniva impugnata da ANAS per i motivi di seguito indicati: Erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che la disciplina sulle intersezioni stradali, aspetto qui rilevante in quanto il diniego si fonda proprio su distanze di accessi e uscite dagli svincoli della tangenziale nonché sulla pendenza delle relative corsie di accesso/uscita e la loro dimensione, è in realtà contenuta nel DM 19 aprile 2006 il cui art. 2, comma 3, estende il proprio campo di applicazione anche agli impianti esistenti; Erroneità nella parte in cui, ai fini della motivazione, non sarebbe stato considerato il contenuto di cui al preavviso di rigetto del 17 febbraio 2023 (che dunque era stato per relationem richiamato nel provvedimento definitivo di rigetto dell’11 settembre 2023).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA e da corrispondere in favore di ciascuno dei soggetti in questa sede costituiti (Enilive e Geas). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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