Respinto l’appello di Anisgea contro AGCM relativo al servizio idrico integrato Medio Valdarno
Pubblicato il: 11/19/2024
Nel contenzioso, Anisgea - Associazione Nazionale Imprese per i Servizi Gas Energia Acqua e altri sono affiancati dagli Avvocati Raffaele Di Stefano e Carmine Laurenzano. Autorità Idrica Toscana è assistita dagli avvocati Paola Diani e Carmine Podda; Publiacqua S.p.A. è difesa dagli avvocati Sarah Fontana e Annunziata Abbinente.
Con provvedimento del 7 novembre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) disponeva il non luogo a procedere in merito ad una segnalazione a carico della Società Publiacqua S.p.A. (di seguito Gestore), affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) - Ambito territoriale ottimale n. 3, Medio Valdarno (comprendente le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo). La segnalazione veniva inoltrata da Anisgea – Associazione Nazionale Imprese per i Servizi Gas Energia Acqua, Acquatel S.r.l. e dagli operatori La Commissionaria Fiorentina S.n.c. di Giovanni Vignozzi, Silvietti S.r.l., Ditta Taglialegna Antonia di Antonia Taglialegna, V.Barbagli S.r.l. a socio unico e Villoresi Alvaro S.r.l. (Società fornitrici del c.d. servizio di sub-metering), rappresentando condotte astrattamente riconducibili alle fattispecie dell’abuso di posizione dominante e della pratica commerciale scorretta.
Con provvedimento del 7 novembre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) disponeva il non luogo a procedere in merito ad una segnalazione a carico della Società Publiacqua S.p.A. (di seguito Gestore), affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) - Ambito territoriale ottimale n. 3, Medio Valdarno (comprendente le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo). L’offerta ai condomini dei già menzionati contratti di fornitura ibridi che prevedono il mantenimento della consegna della risorsa idrica all’allaccio condominiale con successiva fatturazione nei confronti delle singole unità interne in favore delle quali provvede se richiesto all’installazione del contatore realizzando con ciò una disgiunzione fra il punto di consegna e il punto di fatturazione. La descritta pratica determinerebbe un assorbimento del servizio di sub-metering nel S.I.I. in assenza di costi per gli utenti che, invece, avvalendosi degli operatori del sub-metering dovrebbero essere sostenuti determinando in tal modo un effetto dumping interno preordinato all’eliminazione di questi ultimi.
Il Gestore, nell’esercizio delle proprie attività connesse al S.I.I., provvede alla fornitura della risorsa idrica agli utenti sino al c.d. punto di consegna per essere successivamente convogliata verso le singole unità immobiliari con successivo conteggio dei relativi consumi in base ai criteri adottati in piena autonomia dal condominio (superficie dell’unità, numero degli occupanti o letture dei singoli contatori non certificati dal Gestore, ecc.). Dette operazioni rientrano nelle competenze dell’amministratore e possono essere affidate a soggetti esterni incaricati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte costituita.