Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Iliad Italia S.p.A.
Pubblicato il: 11/20/2024
Nel contenzioso, il Comune di Scafati è affiancato dagli avvocati Arcangelo D’Avino e Andrea Orefice; Iliad Italia S.p.A. è assistita dall'avvocato Filippo Pacciani.
Il Comune di Scafati ha rigettato la domanda di autorizzazione presentata dalla società Iliad Italia S.p.a., diretta ad ottenere l’autorizzazione ex d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Via Alessandro Volta snc (catastalmente identificato al foglio 25 mappale n. 211).
A sostegno del proprio diniego l’Amministrazione ha rilevato la presentazione non conforme al modello regionale standardizzato ai sensi dell’art. e comma 1 DPR n. 380/2001; il mancato rispetto delle distanze dai confini e limiti di zona ai sensi dell’art. 5 NTA del PRG; la mancante esaustività della relazione di compatibilità che non rispetterebbe l’allegato A delle NTA del PSAI; la mancanza dell’autorizzazione sismica da parte della Provincia; la mancanza del parere di ARPAC sulla compatibilità elettromagnetica del progetto.
La società Iliad Italia, ricorrendo dinnanzi al Tar Campania, sezione di Salerno, ha impugnato il provvedimento di diniego e gli atti presupposti, deducendone l’illegittimità con l’articolazione di quattro motivi di censura. Con il primo motivo la ricorrente aveva rilevato la mancata comunicazione di un preavviso di diniego (violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 87 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, incompetenza).
Il Tar ha respinto il ricorso, rilevando che la richiesta da parte del Comune di utilizzare, ai fini dell’istanza di autorizzazione, il modello regionale standardizzato ai sensi del DPR n. 380/2001, nonché la richiesta di trasmettere la relazione di compatibilità ai sensi dell’Allegato A delle NTA del vigente P.S.A.I. costituiscono indebiti aggravi procedimentali, non previsti dalla normativa applicabile, il diniego era illegittimo sulla base dell’applicazione della normativa edilizia in materia di distanze e confini essendo l’opera de qua qualificabile ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 come intervento di urbanizzazione primaria, al quale non è possibile applicare in toto la disciplina edilizia in materia di distanze e confini.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alla refusione delle spese lite in favore ad Iliad Italia S.p.a, che vengono liquidate in Euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.