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Respinto il ricorso di Selet per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla rete nazionale Anas


Pubblicato il: 11/22/2024

Nel contenzioso, Selet S.r.l. è affiancata dall'avvocato Susanna Corsini; Anas S.p.A. è assistita dagli avvocati Maria Stefania Masini, Angelo Di Lascio, Vincenzo Arena e Antonio Marino; CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori è difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Maria Ida Leonardo.

Con bando pubblicato sulla GURI il 26 ottobre 2022, l’Anas indiceva procedura di gara per la stipulazione di un accordo quadro biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla rete nazionale Anas, di cui il CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori soc. cons. a r.l. risultava aggiudicatario.

Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso l’unica altra concorrente in gara Selet s.r.l. deducendo in sintesi: inadeguatezza delle risorse previste nel contratto di avvalimento a garantire in favore del Consorzio strumenti idonei a integrare la categoria SOA OS9 imprestata.

La ricorrente proponeva anche domanda risarcitoria. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza dell’Anas e del CEC, respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Selet deducendo error in iudicando e in decidendo sul motivo di impugnazione proposto in primo grado, qui ripresentato in via devolutiva: violazione e falsa applicazione dell’art. 83 nonché dell’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016 e degli artt. 1325, 1346 e 1418 Cod.civ.; violazione dell’art. 63 dir. n. 2014/24/UE; violazione e falsa applicazione della lex specialis in riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione prescritti e comunque della capacità tecnica organizzativa di cui al punto II.2.6 del bando di gara in combinato con la disposizione di cui al punto 3 del disciplinare integrativo e con particolare riguardo al punto 8 del medesimo disciplinare; errore di diritto e di fatto sui requisiti di validità dei contratti di avvalimento prodotti dal Consorzio aggiudicatario; violazione dei principi generali di trasparenza, correttezza, buon andamento, concorrenza e parità di trattamento; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità e/o carenza assoluta del presupposto, illogicità manifesta; nullità e/o invalidità del contratto di avvalimento concluso dal Consorzio aggiudicatario con Sonet s.r.l. in quanto non idoneo a integrare i requisiti richiesti a pena di nullità dall’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, e comunque per insufficienza o inadeguatezza delle risorse materiali messe a disposizione dalla impresa ausiliaria Sonet a soddisfare il possesso della qualificazione richiesta dal disciplinare di gara come requisito di partecipazione, a pena di nullità.

Nella specie, l’appellante non dimostra infatti, per quanto suesposto, né l’assenza del requisito speciale in capo al CEC (integrato mediante avvalimento), né la correlata inadeguatezza dell’apparato messo a disposizione dall’ausiliaria, da ritenere peraltro comprensivo della “struttura aziendale” sottesa alla SOA; per questo i medesimi (indimostrati) difetti non possono valere a sostenere l’incapacità ad eseguire più cantieri contemporaneamente, come dichiarato in offerta dalla controinteressata (in specie, cinque cantieri, corrispondenti all’attribuzione di 6 punti).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascun appellato costituito.