Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso di Comm3000 S.p.A. contro l'AGCM


Pubblicato il: 11/25/2024

Nel contenzioso, Comm3000 S.p.A. è affiancata dagli avvocati Eutimio Monaco e Luca Rubinacci; Telecom Italia è assistita dagli avvocati Angelo Clarizia, Marco D'Ostuni, Paolo Ziotti e Marco Zotta.

Con provvedimento n. 24339 del 9 maggio 2013 (procedimento A428), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, anche “AGCM” o “Autorità”) ha adottato il provvedimento con il quale ha riconosciuto la sussistenza un abuso di posizione dominante di natura escludente commesso da Telecom (di seguito anche “TIM”) e integrato da due condotte.

In particolare, quanto alla prima condotta, che in questa sede rileva, l’AGCM ha riscontrato l’attuazione da parte di Telecom di una pratica ad effetti escludenti, attuata nel mercato all’ingrosso dell’accesso alla rete mediante l’opposizione di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione (“KO” tecnici), i.e. “un rifiuto costruttivo all’accesso all’infrastruttura di rete essenziale da essa detenuta, opponendo agli operatori concorrenti un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione ai servizi all’ingrosso per il periodo compreso tra il 2009 ed il 2011, finalizzato a rallentare il processo di crescita dei concorrenti nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio di telefonia vocale e di accesso ad internet a banda larga” [lettera a) della “Delibera”]. 

Per detta condotta, il provvedimento n. 24339/2013 cit. ha irrogato nei confronti di Telecom una sanzione pecuniaria pari ad euro 88.182.000,00 [lettera a) del dispositivo] e ha deliberato che “la citata società si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata” [lettera c) del dispositivo]. 

L’impugnazione proposta da Telecom avverso detto provvedimento è stata rigettata dal giudice amministrativo. 

Successivamente, a seguito di alcune segnalazioni degli operatori del settore, il 15 luglio 2015 l’AGCM ha avviato un ulteriore procedimento (A428C) nei confronti di Telecom per inottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento n. 24339/2013 cit., lettere a) e c) del dispositivo. Tale procedimento si è concluso con il provvedimento dell’Autorità n. 26310 del 21 dicembre 2016, con cui l’AGCM ha ritenuto: (a) che non sussistano i presupposti per l’irrogazione nei confronti di Telecom della sanzione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990 e ha disposto che (b) Telecom prosegua nell’attuazione del progetto di riorganizzazione del modello aziendale di garanzia della parità di trattamento, fino al completamento e che (c) Telecom informi l’Autorità in merito ai livelli di prestazione dei sistemi di fornitura dei servizi di accesso e allo stato di completamento del progetto di riorganizzazione, mediante documentazione scritta, entro trenta giorni dalla data indicata dalla Parte per la conclusione della fase attuativa del progetto e riportata alla lettera b). 

Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellante ha impugnato detto provvedimento articolando un unico motivo di doglianza. 

Il Tar ha integralmente rigettato il ricorso ritenendo che: il potere esercitato dall’Autorità ed oggetto del presente scrutinio è quello di cui all’art. 15, comma 2, L. n. 287/1990. Pertanto, l’Autorità ha esaminato le condotte poste in essere da TIM nel periodo 2013-2016 (primo semestre) non al fine di stabilire se le medesime integrino tout court un abuso di posizione dominante, ma al più circoscritto fine di stabilire se integrino una violazione della precedente diffida con cui l’Autorità aveva ingiunto a TIM di astenersi dal porre in essere condotte “analoghe” a quelle già realizzate nel periodo 2009-2011 e oggetto della precedente sanzione. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.