Revocazione del decreto del Consiglio di Stato in materia di gara per l'acquisto di monitor e defibrillatori
Pubblicato il: 11/26/2024
Nella vertenza, Sago Medica S.r.l. è affiancata dagli avvocati Linda Balsemin e Serena Cafora; Meditron S.r.l. è difesa dall'avvocato Antonio Giacalone; l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna è assistita dall'avvocato Roberto Manservisi.
La vicenda per cui è causa riguarda la procedura di gara telematica aperta, di rilievo comunitario, indetta con la determinazione 17 novembre 2022, n. 3373 dall’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (d’ora in poi anche solo AUSL della Romagna) ed avente ad oggetto la fornitura di monitor e defibrillatori multiparametrici, suddivisa in due lotti singolarmente aggiudicabili.
Con riferimento al Lotto 1, “Area Emergenza Urgenza e Rianimazione”, sono stati ammessi a presentare offerta cinque concorrenti – due dei quali, poi, esclusi - e, a seguito dell’espletamento delle diverse operazioni valutative da parte della Commissione Giudicatrice, è risultata prima classificata la società Meditron S.r.l., la quale ha conseguito il punteggio di 95,97, di cui 71,00 per la parte tecnica e 24,07 per quella economica, avendo preceduto Sago Medica S.r.l., attestatasi a 92,54 punti totali, di cui 69,25 per la parte tecnica e 23,29 per quella economica.
La seconda classificata Sago Medica S.r.l. ha impugnato dinnanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 1, bandito per l’acquisto di un quantitativo prefissato di monitor defibrillatori, definito come “Minimi Garantiti” (I fornitura obbligatoria), elevabile fino a € 3.863.600,00, in considerazione della possibilità per l’Ausl di esercitare delle “opzioni”, ovvero di chiedere la fornitura di ulteriori pezzi nei quattro anni successivi alla stipula del contratto, entro la soglia economica stabilita: di qui, i concorrenti erano tenuti a formulare l’offerta quantificando il prezzo con riferimento sia ai “quantitativi minimi garantiti” che alle “opzioni”.
L’adito T.A.R. per l’Emilia – Romagna ha accolto il ricorso di Sago Medica S.r.l., con la sentenza n. 9/2024, pubblicata il 5 gennaio 2024, rigettando, nel contempo, il ricorso incidentale proposto da Meditron S.r.l. (di seguito anche solo MD). In primo motivo il T.A.R. sull’indeterminatezza/indeterminabilità dell’offerta economica di MD, ritenendo assorbiti gli altri. Il T.A.R. rilevava che l’aggiudicataria MD aveva commesso una serie di errori nella formulazione dell’offerta economica, alcuni emendabili, come quello relativo al costo degli elettrodi, altri, invece, avevano carattere sostanziale, nel senso che rendevano indeterminabile l’offerta di MD.
Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo di appello assumendo che l’errore commesso da MD nella formulazione dell’offerta fosse agevolmente rilevabile e non ne viziasse l’offerta per indeterminabilità. Sicché in accoglimento di detto gravame, con la sentenza n. 4702/2024, pubblicata il 27 maggio 2024, ha così statuito “in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado ed il primo ricorso per motivi aggiunti, e dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti”.
Sago Medica S.r.l. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4702 del 2024, premettendo che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello “per due dirimenti ragioni. (1) La prima è che la gara di cui si discute non prevedeva sconti sui prezzi unitari ma uno sconto complessivo sull'importo complessivo a base d'asta. (2) La seconda è che tale refuso è presente in un documento avente finalità meramente descrittive e non previsto a pena ad esclusione, laddove l'articolo 16 del disciplinare di gara chiariva la vincolatività dei dati caricati sulla piattaforma sater (che nel caso in esame sono quelli corretti e non erronei)” (pag. 6 della sentenza revocanda).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Sago Medica S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore della AUSL della Romagna e in € 3.000,00 (tremila/00) in favore di Meditron S.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.