Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il CdS si pronuncia sul contenzioso relativo alla legittimità della Determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2023


Pubblicato il: 11/12/2024

Nel contenzioso, Centro di Medicina dello Sport - Taranto S.r.l. è difeso dall'avvocato Giovanni Pellegrino; la Regione Puglia è affiancata dall'avvocato Isabella Fornelli; l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto è assistita dall'avvocato Mariangela Carulli.

Oggetto del presente giudizio è la legittimità della Determinazione del fondo unico di remunerazione per l’anno 2023 per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale e degli atti conseguenti, nonché della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto da stipulare tra la Regione Puglia e l’operatore sanitario privato.

Con atto notificato in data 8 maggio 2024, depositato il 15 maggio successivo ed iscritto al ruolo generale n. 3839 del 2024, la Centro di Medicina dello Sport Taranto S.r.l. (di seguito anche CMS) ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 8 aprile 2024, n. 479, con cui il Tar Puglia-Lecce, Sezione III, ha respinto il suo ricorso.

La CMS affida il proprio gravame ad un unico motivo di censura, con il quale ripropone anche in chiave critica della sentenza impugnata le doglianze dedotte in primo grado e lamenta che l’Amministrazione regionale non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le disposizioni applicabili in materia (segnatamente, l’articolo 18 della legge della Regione Puglia 20 febbraio 2002, n. 20 e l’articolo 29 della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26) e il giudicato formatosi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 23 gennaio 2017, n. 267, in base ai quali le prestazioni di medicina dello sport sarebbero prestazioni annoverabili nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, anche tenuto conto delle successive pronunce della Corte Costituzionale e dello stesso giudice amministrativo.

Con ricorso in appello notificato e depositato il 5 giugno 2024 ed iscritto al ruolo generale n. 4531 del 2024, la Regione Puglia ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare e misure monocratiche, la medesima sentenza Tar Puglia Lecce, Sezione III 8 aprile 2024, n. 479, nella parte in cui ha annullato la nota inviata via pec in data 11 luglio 2023, concernente il contratto contenente anche la clausola di salvaguardia.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando: 1) riunisce i ricorsi n.r.g. 3839/2024 e n.r.g. 4531/2024 in epigrafe indicati; 2) respinge l’appello di cui al n.r.g. 3839/2024; 3) accoglie nei sensi indicati l’appello n.r.g. 4531/2024 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità della clausola di salvaguardia; 4) compensa integralmente le spese del grado.