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Respinto il ricorso di Radiotaxi 3570 contro l'Autorità garante della concorrenza e del mercato


Pubblicato il: 11/18/2024

Nel contenzioso, Radiotaxi 3570 Soc. Coop. è affiancata dagli avvocati Gian Michele Roberti, Guido Bellitti e Leopoldo Facciotti.

La società Radiotaxi 3570 ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 4769/2023 che ha respinto il ricorso proposto dalla società per l’annullamento del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 29969, dell’11 gennaio 2022, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000,00 euro, per inottemperanza al provvedimento n. 27277 del 27 giugno 2018 contenente l’ordine di adottare misure idonee a eliminare l’infrazione consistita nell’aver posto in essere intese restrittive della concorrenza negli atti che disciplinano i rapporti con i tassisti aderenti alla cooperativa.

Sulla base degli atti e dei documenti presenti nei fascicoli processuali di entrambi i gradi di giudizio la pregressa vicenda fattuale può essere così ricostruita: i provvedimenti traggono origine da una segnalazione del 2016 all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da parte di MyTaxi Italia S.r.l. (ora Free Now), per denunciare il pregiudizio arrecato alla concorrenza dal ricorso a clausole di non concorrenza per i tassisti aderenti da parte delle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa, operatori che gestiscono i servizi di radiotaxi nel Comune di Roma.

In seguito ad istruttoria interna, l’Autorità deliberava l’avvio di un procedimento per accertare la violazione dell’articolo 101 del TFUE ovvero dell’articolo 2 della L. n. 287/90, nei confronti delle suddette società con l’obiettivo di comprendere se le clausole adottate dai radiotaxi avessero l’effetto di ostacolare lo sviluppo di altri strumenti di raccolta della domanda diversi dal radiotaxi, come l’app di MyTaxi o il c.d. numero unico comunale, e potessero essere idonee a impedire od ostacolare l’ingresso di nuovi operatori nel mercato della raccolta e dello smistamento della domanda del servizio taxi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che si liquidano in Euro 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.