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Respinto il ricorso di Chiesi Italia S.p.A. per l'aggiudicazione del lotto 2315 della gara per l'acquisizione di prodotti farmaceutici


Pubblicato il: 11/21/2024

Nel contenzioso, Chiesi Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari; la Regione Liguria è difesa dagli avvocati Marina Crovetto, Andrea Bozzini e Federico Cappella; Sandoz S.p.A. è assistita dall'avvocato Francesca Libanori.

La società Chiesi Italia S.p.A. è titolare di un medicinale a base del principio attivo Tacrolimus, denominato Envarsus e autorizzato come “ibrido” ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente la commercializzazione dei medicinali per uso umano).

Nell’ambito della gara impostata sul criterio di aggiudicazione del minor prezzo “per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano” - indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria con decreto del Direttore Generale n. 3720/2023 - uno specifico lotto, il n. 2315, è stato destinato al principio attivo Tacrolimus e, più specificamente, alla sua formulazione in “capsule a rilascio prolungato” in tutti i dosaggi e confezionamenti in commercio.

La forma farmaceutica “capsule a rilascio prolungato” a base di Tacrolimus identifica il medicinale Advagraf, commercializzato in Italia da Astellas Pharma S.p.A., nonché i suoi generici commercializzati da Sandoz S.p.A. e Teva Italia S.r.L., rispettivamente denominati Conferoport e Tacforius.

La Chiesi ha ritenuto che il proprio prodotto Envarsus, pur essendo a base del principio attivo Tacrolimus, non rientrasse nella specifica richiesta in quanto commercializzato in “compresse” e non in “capsule” a rilascio prolungato, e quindi differente dagli altri medicinali a base di Tacrolimus innanzi menzionati sia per forma farmaceutica (appunto capsule in luogo di compresse), sia sotto gli ulteriori aspetti del dosaggio, della modalità di rilascio, della biodisponibilità e del profilo farmacocinetico.

Ritenendo implausibile che la legge di gara potesse avere indebitamente assimilato prodotti non fungibili tra loro la Chiesi, pur prendendo parte alla gara, ha sollecitato alla stazione appaltante una rettifica della formulazione contestata (“capsule a rilascio prolungato”) e parallelamente ha avviato l’impugnativa degli atti della procedura conclusasi con l’aggiudicazione in favore della ditta Sandoz S.p.A., prima classificata innanzi a Teva Italia s.r.l. (seconda), Astellas Pharma S.p.A. (terza) e all’odierna appellante (quarta).

Con la sentenza qui appellata n. 343 del 2024 il TAR Liguria ha respinto integralmente l’impugnativa proposta da Chiesi, ritenendo che tutte le censure sollevate, benché ammissibili, fossero infondate nel merito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate.