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Accolto il ricorso tributario della C.I.S.E.T. S.r.l. in materia IRES, IVA e IRAP


Pubblicato il: 11/13/2024

Nella vertenza, la società C.I.S.E.T. S.r.l. è affiancata dall’avvocato Stefano Fiorentino.

Recependo le valutazioni espresse dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale, terminata con Processo Verbale di Costatazione del 27.9.2012, l’Agenzia delle Entrate notificava alla C.I.S.E.T. Srl, svolgente attività prevalente di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi, l’avviso di accertamento n. TF3030906478, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap con riferimento all’anno 2006, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, e le erano contestati anche ricavi e plusvalenze con riferimento alla vendita di un immobile e di beni aziendali, soprattutto autoveicoli.

Un avviso di accertamento in relazione allo stesso anno era notificato anche alla Modul System Srl, che possedeva quote della C.I.S.E.T. Srl, la quale aveva pochi soci, in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.

La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo censure procedimentali e di merito. Anche la Modul System Srl proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento a lei notificato. La CTP riuniva i due ricorsi e, ritenute infondate le critiche proposte dalle società, rigettava le loro impugnazioni.

Le due società spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il giudice dell’appello, evidenziato che la CTP aveva anche individuato una causa di inammissibilità del ricorso proposto dalla Modul System Srl, tardivamente introdotto, confermava la decisione assunta dai giudici di primo grado.

Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione.

La Corte di Cassazione accoglie i primi quattro motivi di ricorso proposto dalla C.I.S.E.T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbito il quinto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.