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Accolto il ricorso di Agenzia delle Entrate contro Cirio Del Monte Italia S.p.A.


Pubblicato il: 11/14/2024

Nella vertenza, Cirio Del Monte Italia S.p.A. è affiancata dall’avvocato Fabio Benincasa.

La Cirio Del Monte Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270/1999 proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma contro il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n.2440/1923, notificato il 21.12.2016, con cui era stato sospeso, limitatamente ad € 743.989,65, il pagamento del credito IVA esposto nella dichiarazione IVA 2002 per l’anno 2001 dell’importo complessivo di euro 1.030.312,00, essendo emersa la pendenza, in capo alla società, di carichi erariali omogenei al credito chiesto a rimborso e risultanti da cartelle di pagamento. La società lamentava che l’Ufficio avesse erroneamente ritenuto la compensabilità delle reciproche pretese, ai sensi dell’art. 56 legge fall., stante il fatto che, mentre il credito dell’Amministrazione finanziaria derivante dalle citate cartelle era stato regolarmente ammesso alla massa passiva della procedura concorsuale, il credito IVA era entrato nella disponibilità della Cirio Del Monte Italia spa in amministrazione straordinaria solo in data 21/05/2014 (dopo l’apertura della procedura), a seguito della scrittura privata autenticata dal Notaio Giovanni Giuliani, notificata all’Ufficio in data 28/05/2014, con cui era stata risolta consensualmente la cessione di credito perfezionata in data 16/03/2003 (prima dell’apertura della procedura concorsuale), quando il credito in questione era stato interamente ceduto dalla Cirio Del Monte Italia S.p.A. alla Banca di Roma S.p.A. (ora UniCredit S.p.A.).

L’Ufficio sosteneva di non aver posto in essere alcuna compensazione ma di aver cautelativamente sospeso l’erogazione del rimborso di un credito IVA ricorrendo pendenze omogenee con il credito stesso.

Con sentenza n. 8397/01/2018, depositata il 16/04/2018, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che l’assunto della Cirio, di «aver subìto una indebita ed infondata compensazione del credito IVA con altri debiti fiscali, non trova riscontro nel provvedimento oggetto della controversia». La società proponeva appello avverso tale sentenza, insistendo negli stessi motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo, e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) per il Lazio, con la sentenza n. 4195/2022, depositata il 30.09.2022, accoglieva il gravame.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per la cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata a quattro motivi.

La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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