La Cassazione dichiara la nullità della sentenza impugnata da AE contro GRAL S.r.l.
Pubblicato il: 11/15/2024
Nel contenzioso, Gral Srl in liquidazione è affiancata dagli avvocati Cesare Placanica, Gabriel De Mattia e Maurizio Marullo.
L'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Milano ha emesso nei confronti della Gral srl avviso di accertamento n. TBA03T200919 per l’anno di imposta 2006 concernente maggiori redditi da partecipazione nella Ca’ Sagredo Real Estate srl (sulla base del presupposto avviso n. T9B03BD01649/2010) e una minore perdita da partecipazione in qualità di socio della Sviluppo 7 srl (a seguito di avviso di accertamento n. TBA03A100632/2010 che aveva rideterminato la perdita dichiarata dalla partecipata); per entrambe le società partecipate si era optato, ai fini della tassazione IRES, per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 TUIR.
La Gral srl in liquidazione ha impugnato l'atto emesso nei suoi confronti, eccependo tra l’altro l’incompetenza territoriale della Direzione Provinciale di Milano I ad emettere entrambi gli atti impositivi, e la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano ha rigettato il ricorso.
La società ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha accolto, rilevando l'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle entrate Direzione provinciale I di Milano e annullando quindi l’atto impugnato.
Secondo la CTR la sede legale della società in Milano era un mero recapito e una semplice domiciliazione presso lo studio del commercialista mentre la sede amministrativa ed effettiva era in Laces (Bz) ove anche la Ca’Sagredo Real Estate srl aveva la sede effettiva; pertanto, doveva ritenersi l’incompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Milano.
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR affidandosi a tre motivi.
La Corte, accogliendo il ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie, oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità.