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Accolto l'appello dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia


Pubblicato il: 11/19/2024

Nel procedimento, l'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia è affiancato dall'avvocato Paolo Stella Richter.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e post Bizantini di Venezia, dopo aver esposto le vicende relative ad un primo procedimento amministrativo di dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004, concluso con atto di annullamento in autotutela, ha riferito di ulteriore procedimento sempre avente ad oggetto la dichiarazione di interesse strico e artistico del Cimitero greco ortodosso e pertinenziale palazzina di servizi di Livorno, il quale ha portato all’adozione del provvedimento del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana n. 557/2009, che ha dichiarato la sussistenza del suddetto interesse.

Tale provvedimento è stato impugnato dall’Istituto, che ha dedotto la violazione dell’Accordo in forma semplificata del 21.9.1948, la violazione del principio di diritto internazionale consuetudinario: “Par in parem non habet iurisdictionem”, applicabile nell’ordinamento interno in virtù delle previsioni di cui agli artt. 11-117 Cost, e il difetto di motivazione.

Il Ministero per i Beni Culturali e la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, versando in atti documentazione, tra cui il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero dei Beni e le Attività Culturali del 11 marzo 2009, il quale, in punto di applicazione del Codice dei beni culturali alle cose potenzialmente culturali che, sebbene si trovino in territorio italiano, rientrano tuttavia nella proprietà di enti stranieri, ha dato al quesito risposta positiva, richiamando parere dell’Avvocatura dello Stato, che ha a sua volta evocato l’art. 31 l. n. 218 del 1995.

Con sentenza n. 1228/2020 il Tar Firenze ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Avverso tale pronuncia giurisdizionale l’Istituto ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando; violazione della norma di diritto internazionale consuetudinario “Par in parem non habet iurisdictionem”; violazione dell’Accordo Grecia-Italia, con scambi di note, del 21.9.1948; difetto di motivazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla tutti gli atti impugnati dall’odierna appellante in primo grado. Compensa le spese di lite.

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