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Improcedibile il ricorso dell'ex fallimento della Società Cosmo per la concessione di un contributo per l'esecuzione di un'opera pubblica


Pubblicato il: 11/20/2024

Nel contenzioso, Fallimento Società Cosmo s.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Spinozzi; il Comune di Osimo è assistito dall'avvocato Andrea Galvani; la Provincia di Ancona è difesa dall'avvocato Claudia Domizio.

La società Fallimento Società Cosmo s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Marche n. 31/21 di condanna della Curatela Fallimento Società Cosmo s.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Osimo, della somma di € 1.597.000, oltre interessi e accessori, a titolo di inadempimento della Società fallita agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica 7 settembre 2006, e dalla sua integrazione del 1° agosto 2012.

Rilevato che, come riconosciuto dalla stessa parte appellante nelle memorie depositate in data 4.10.2024, il Tribunale di Fermo, in sede fallimentare, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Osimo in sede opposizione allo stato passivo, con ordinanza 23.2.2023 (avverso la quale non risulta proposta impugnazione alcuna) ha ammesso il credito del Comune di Osimo in via chirografaria, per un importo pari ad Euro 1.597.000,00 IVA compresa.

Ritenuto pertanto, per tali ragioni, che sia venuto meno l’interesse delle parti alla definizione dell’odierna controversia, essendo il relativo credito già stato accertato in sede fallimentare con pronuncia non più soggetta ad impugnazione.

Ritenuto pertanto – in aderenza al rilievo officioso sottoposto alle parti all’odierna udienza ex art. 73 co. 3 c.p.a. – di dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite.