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Accolto il ricorso per ottemperanza di Gasser Paul s.r.l. contro il Comune di Rasun Anterselva


Pubblicato il: 11/21/2024

Nel procedimento, la società Gasser Paul s.r.l. è affiancata dall'avvocato Marco Bellante e dall'avvocato Luigi Ammirati; il Comune di Rasun Anterselva è assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato; Unionbau S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Marco Giustiniani.

Gasser Paul s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con la mandante Ploner s.r.l., ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 9579/2023, con la quale la Sezione ha: i) accolto l’appello principale di Gasser Paul; ii) respinto il ricorso incidentale in appello di Unionbau s.p.a.; iii) respinto, per l’effetto e in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorso incidentale di primo grado di Unionbau s.p.a., confermando, per il resto, la sentenza appellata: iv) ordinato all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., di provvedere all’esecuzione della sentenza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La sentenza della Sezione è stata resa con riferimento alla procedura di gara indetta dal Comune di Rasun Anterselva per l’appalto dei lavori di “adattamento e ristrutturazione del centro di biathlon di Anterselva per le Olimpiadi invernali 2026”. All’esito delle operazioni di gara (alla quale avevano partecipato solo due concorrenti) era stata dichiarata vincitrice Unionbau, la cui offerta aveva conseguito un maggior punteggio (pari a 99,80 punti), rispetto a quello di Gasser Paul (pari a 99,05 punti). Unionbau si era, quindi, aggiudicata la gara per l’importo complessivo di euro 17.225.873,17, al netto dell’I.V.A.

Gasser Paul aveva contestato l’esito della gara, adendo il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano. Unionbau aveva proposto ricorso incidentale avverso gli atti di gara nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione dell’a.t.i. ovvero nella parte in cui avevano, comunque, attribuito all’offerta del medesimo un punteggio più elevato rispetto a quanto ritenuto dovuto.

In data 21.9.2023 Unionbau aveva depositato ricorso incidentale in appello chiedendo di respingere il ricorso principale e di accogliere i motivi articolati con tale ricorso incidentale; in via subordinata, Unionbau aveva riproposto l’istanza istruttoria con la quale ha chiesto al Collegio di disporre verificazione o consulenza tecnica d’ufficio sui fatti e sui profili tecnici oggetto del ricorso in appello incidentale.

La Sezione aveva, quindi, definito il giudizio con la sentenza n. 9579/2023. In particolare, la Sezione aveva accolto il ricorso principale di Gasser Paul, relativo alla sussistenza di un requisito essenziale nel materiale utilizzato sul campione per la coibentazione. La Sezione aveva, invece, respinto integralmente il ricorso incidentale di Unionbau, ritenendo inammissibile – in quanto superflua – l’istanza istruttoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accertamento della nullità e di esecuzione della sentenza in forma specifica articolata nel ricorso per motivi aggiunti; accoglie la domanda di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a., e, per l’effetto, condanna il Comune di Rasun Anterselva a risarcire all’a.t.i. ricorrente il danno pari a euro 2.689.469,27 (comprensivo di eventuali pretese di rivalutazione e interessi anteriori alla data di pubblicazione della presente sentenza), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.