Il CdS si pronuncia sul contenzioso tra Smurfit Kappa Italia SpA contro AGCM
Pubblicato il: 11/25/2024
Nel contenzioso, Smurfit Kappa Italia è affiancata dagli avvocati Matteo Beretta, Mario Siragusa e Marco Zotta; A. Loacker S.p.A/AG è assistita dall'avvocato Simone Gambuto; l'Associazione CIS è difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari.
Con ricorso, notificato il 2 maggio 2023 e depositato il 12 maggio 2023, Smurfit Kappa Italia S.p.A. (di seguito anche solo “Smurfit Kappa”) ha impugnato ex art. 106 e ss. c.p.a. per revocazione la sentenza n. 1159 del 2023 con cui questa Sezione ha accolto in parte, limitatamente alla sola quantificazione della sanzione, l’appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza n. 6087 del 2021 del T.A.R. per il Lazio – sede di Roma che aveva integralmente respinto il ricorso n. R.G. 12715/2019 presentato dalla stessa Smurfit Kappa avverso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del 17 luglio2019 n. 27849, p. - I805 - Prezzi del cartone ondulato, con il quale l’Autorità ha accertato che Smurfit Kappa avrebbe posto in essere unitamente alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda Sp.A.), Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Holding Italia S.p.A. e DS Smith Packaging Italia S.p.A., , Adda Ondulati S.p.A., Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l. e all’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato), una intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 T.F.U.E., consistente in un’unica e complessa intesa (in seguito anche, per brevità, “Intesa fogli”), portata avanti nel tempo, volta a distorcere le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e ha, per l’effetto, irrogato a Smurfit Kappa, in solido con la propria controllante Innova Group, una sanzione pecuniaria di € a € 57.108.031,00; ha, inoltre, accertato che Smurfit Kappa avrebbe posto in essere, unitamente alle società DS Smith Holding Italia S.p.A. e DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A. , Alliabox Italia S.p.A., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e l’associazione GIFCO, un’intesa in seguito anche, per brevità, “Intesa imballaggi”) per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 TFUE consistente in un’unica e complessa intesa portata avanti nel tempo volta a distorcere le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e ha, per l’effetto, irrogato a Smurfit Kappa, una sanzione pecuniaria di € 67.185.919,00.
A sostegno del suddetto ricorso per revocazione ha dedotto in sede rescindente i motivi così rubricati: 1) Errore di fatto revocatorio in relazione all’omessa pronuncia sulla presunta leadership di Smurfit Kappa nell’ambito dell’Intesa fogli.; 2) Errore di fatto revocatorio per omessa pronuncia o per motivazione apparente che ridonda in omessa pronuncia in relazione alla mancata prova della partecipazione continua di Smurfit Kappa all’Intesa imballaggi.
Ha, quindi, chiesto la revocazione della sentenza indicata in epigrafe e, per l’effetto, in sede rescissoria, accogliere di motivi II e V.2 dell’appello proposto da Smurfit Kappa Italia S.p.A. innanzi a questa Sezione nell’ambito del giudizio r.g.n. 8318/2021 e, per l’effetto, annullare in parte qua il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27849 emesso a esito del procedimento I805.
La Sezione, accoglie, in via rescindente, il primo motivo di revocazione e, per l’effetto, revoca, con esclusivo riferimento a tale profilo, la sentenza di questa Sezione n. 1159 del 2 febbraio 2023; fissa per la trattazione della fase rescissoria relativa all’accolto vizio revocatorio l’udienza pubblica del 29 aprile 2025.