Il CdS respinge il ricorso di Elemedia S.p.A. per lo spostamento di segnale di radiotrasmissione
Pubblicato il: 11/26/2024
Nel contenzioso, Elemedia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giovanni Mangialardi; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato; Novenove S.r.l. è difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi.
Elemedia S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10941/2021 che ha rigettato il ricorso proposto da Elemedia s.p.a. per l'annullamento: a) del provvedimento prot. 0167975 del 9 ottobre 2017, con il quale l’IT ha dichiarato definitivamente revocata con la nota n. 95974 del 1° giugno 2017 l'autorizzazione provvisoria ad irradiare il segnale di Elemedia (per Radio DeeJay) dalla postazione di Via Vallelunga di San Giovanni Teatino (CH); b) del provvedimento dell’IT n. 95974 del 1° giugno 2017; c) di ogni altro atto ancorché non noto, presupposto, connesso e conseguente; e per la condanna del Ministero e dell’IT al risarcimento del danno o al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies L. n. 241/1990.
Nelle premesse in fatto dell’atto introduttivo, la ricorrente ha precisato: i) di avere presentato (d.20 aprile 2010) al competente Ispettorato territoriale domanda di trasferimento del predetto impianto presso la postazione di Via Vallelunga in Comune di San Giovanni Teatino (CH); ii) che l’IT eseguiva i rilievi volti a verificare la compatibilità del segnale di Radio DeeJay presso la nuova postazione con il segnale dell'emittente Radio Ciao di proprietà di Novenove Srl, trasmesso dal sito di Monte Pallano (CH); iii) che, nelle more della verifica delle interferenze, l’IT, in data 21 maggio 2010, rilasciava ad Elemedia (per Radio DeeJay) l'autorizzazione provvisoria a trasferire l’impianto presso la postazione di San Giovanni Teatino.
Il Tar ha respinto il ricorso. La nota 21 maggio 2013, osservano i giudici di prime cure, lungi dal rimuovere un ostacolo all’esercizio dell’impianto da San Giovanni Teatino, “ha natura meramente interlocutoria”, in quanto si limita a precisare che la riduzione della potenza al valore di 1000 W, indicata nel nulla osta radioelettrico provvisorio, “dovrà essere mantenuta fino alla definizione della problematica segnalata” dall’emittente Radio Ciao.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Elemedia s.p.a. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di Novenove s.r.l. liquidandole complessivamente in 4.000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).