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Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Selecta Ecoservizi S.r.l. per l'autorizzazione paesaggistica in Abruzzo


Pubblicato il: 11/28/2024

Nel contenzioso, Selecta Ecoservizi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alberto Maria Durante.

Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al ricorso proposto da Selecta Ecoservizi S.r.l. per l’ammissione alla procedura di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di uno stabilimento balneare sul lotto demaniale n. 28 del P.C.C., aggiudicato alla ricorrente.

Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento: del provvedimento n. 242 del 5.5.2023, a firma del capo servizio dell’area funzionale Sviluppo e pianificazione del territorio, paesaggio, ambiente, servizi tecnologici e demanio Comune di Nardò, avente ad oggetto diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di uno stabilimento balneare sul lotto demaniale n. 28 del P.C.C., aggiudicato alla ricorrente; delle schede PAE 0065, 0067 e 00135, nei limitatamente alle parti che impediscono l’opera della ricorrente; del PPTR/Puglia, incluse le NTA e le rappresentazioni cartografiche, limitatamente alle parti che impediscono l’opera della ricorrente.

Il Tar ha ritenuto che l’impugnato diniego riposa su un giudizio estremamente analitico di non compatibilità dell’opera in progetto con l’intorno naturalistico di riferimento. In particolare, il diniego si fonda sul motivato parere negativo espresso dalla CLP, di poi convalidato dalla locale Soprintendenza, che riposa sui seguenti profili di criticità.

In particolare, il diniego si fonda sul motivato parere negativo espresso dalla CLP, di poi convalidato dalla locale Soprintendenza, che riposa sui seguenti profili di criticità. Nel punto d'interesse del progetto proposto, “il lungomare risulta caratterizzato dalla piena continuità, sia visuale che fruitiva rispetto alle attigue aree di scogliera. Quella precisa zona di scogliera nonché le aree più prossime alla strada, risultano già naturalmente accessibili e fruibili in maniera continuativa rispetto al percorso pedonale, recentemente interessato da un intervento di riqualificazione pedonale e ciclabile di tutto il lungomare, e di cui l'intervento proposto in oggetto, in nessun modo può intendersi migliorativo o di ulteriore riqualificazione dell'area. Le stesse strutture di parapetto del lungomare, realizzate lungo tutto il percorso del nuovo intervento di rifacimento del marciapiede e del lungomare, sono normalmente costituite da un breve tratto di parapetto in muratura, intervallate e balaustre metalliche. In questo particolare tratto costiero, lato mare, data anche l'assenza di rischio verso il lato mare/scogliera, sono realizzate con dei semplici tratti di muratura ad uso panchina, quindi di altezza non superiore ai 45/50 cm, oltretutto con la precisa intenzione di consentire e favorire la sosta per l'ammirazione dell'indiscutibile bellezza di quel panorama, sia diurno che serale. La presenza dei paletti con corda a mo' di "catenella" sul fronte strada e l'insieme di fabbricati per circa 53 metri di fronte mare e circa 43 metri di profondità media, costituiscono una sorta di vera e propria occlusione alla fruibilità dell'area sia fisica che visuale, in contrasto all'art. 45, comma a3 del PPTR, il quale stabilisce che nei territori costieri "non sono consentite realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva".

Il Consiglio di Stato si pronuncia definitivamente: in riforma della sentenza del TAR Puglia sezione staccata di Lecce, n. 187/2024, respinge il ricorso.