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Chiusura del contenzioso tra ART e Turkish Airlines


Pubblicato il: 11/29/2024

Nel contenzioso, Turkish Airlines Società Anonima - Linee Aeree Turche è affiancata dagli avvocati Massimo Giordano e Fabrizio Giordano.

Con delibera n. 172 del 5 dicembre 2019 l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha stabilito per l’anno 2020 le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità, includendo tra questi gli operatori che esercitano il servizio di trasporto aereo di passeggeri.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’ART contestando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuta illegittima la delibera che assoggetta al pagamento del contributo la società appellata per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per violazione e/o falsa applicazione del d.l. 109/2018.

Alla luce di tale pronuncia, l’appellante Turkish Airlines, ricorrente in primo grado, ha preso atto che “il contributo è dovuto anche dai vettori aerei” e per tale ragione, con la memoria depositata in data 19 ottobre 2024, ha riferito di aver “preso contatto con l’ART per discutere un piano di rientro dei contributi maturati, con conseguente abbandono dei giudizi pendenti, a spese interamente compensate”, chiedendo la “rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado e… che l’appello sia dichiarato estinto”.

Vista tale esplicita dichiarazione, deve ritenersi che sia venuto meno l’interesse originario al ricorso, avendo la società dichiarato di voler abbandonare il giudizio, seppure la sentenza di primo grado sia ad essa favorevole (cfr. art. 84 ultimo comma c.p.a.). 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara il ricorso di primo grado improcedibile e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.